Art. 7.
                            Prove d'esame
   1.  Per  quel  che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio  valgono  le  disposizioni  relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
   2.  La  seconda  prova  scritta,  che  per  i  corsi  sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo'  essere  grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti  il  corso  di studio per le quali le disposizioni in
materia  di  sperimentazione  prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
   Per  l'anno  scolastico  2001-2002, la seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche  su
disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda  nel  decreto  autorizzativo  verifiche  scritte.  Sempre per
l'anno scolastico 2001-2002, la disciplina o le discipline oggetto di
seconda  prova  scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui
al  precedente  art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti
indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
   3.  La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio.  Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per
il  tempo  occorrente  per  la  relativa  realizzazione,  ha  una sua
autonoma  connotazione  e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensi'  in  tempi  diversi  e  con  docenti  esterni  specialisti  in
relazione   alle   diverse  tipologie  di  strumento,  come  previsto
dall'art. 252, comma 8 del D.L.vo 14 aprile 1994, n. 297 citato nelle
premesse.
   Per  l'effettuazione  di  tale  prova,  i  candidati, ripartiti in
gruppi  distinti  corrispondenti  alle tipologie di strumento oggetto
della  prova  stessa,  sono  convocati  secondo  lo  stesso ordine di
chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
   Sempre   in  rapporto  alla  particolare  natura  della  prova  di
strumento,  il  Presidente  della Commissione viene individuato tra i
musicisti  che  operano  in Conservatori diversi da quello presso cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
   L'esito  della  prova  di  strumento  e'  riportato  con  giudizio
motivato  nella  certificazione  di  cui all'art. 13 del Regolamento,
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, facente parte integrante del diploma.
   4.  Per  l'anno  scolastico  2001-2002, i candidati provenienti da
corsi  sperimentali  di istruzione per adulti, che, in relazione alla
sperimentazione  stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti
- tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi
di  istruzione  secondaria  superiore,  lauree, esami di abilitazione
all'esercizio  di  libere  professioni - siano stati esonerati, nella
classe  terminale,  dalla  frequenza  di  alcune  materie, possono, a
richiesta,  essere  esonerati  dall'esame su tali materie nell'ambito
della  terza  prova  scritta  e del colloquio. Essi dovranno comunque
sostenere la prima e la seconda prova scritta.