Art. 14. Il Governo del Re e' autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F). E', altresi', autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.