Art. 14. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  accertare  ed  a  riscuotere,
secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie,  ed
a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi  dovuti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931  al  30  giugno  1932,
giusta lo stato di previsione per  l'entrata  annesso  alla  presente
legge (tabella F). 
 
  E', altresi', autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte
dirette per l'esercizio medesimo.