Art. 15. Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1931-32, nelle seguenti misure: a) in ragione del 79 per cento- invi compresa la quota del 4,50 per cento di compartecipazione dei Comuni, a norma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 - del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite; b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.