Art. 15. 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927,  n.  2258,  la
quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e  dei
sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi,  e'
stabilita,  per  l'esercizio  finanziario  1931-32,  nelle   seguenti
misure: 
 
  a) in ragione del 79 per cento- invi compresa la quota del 4,50 per
cento di compartecipazione dei Comuni, a  norma  del  R.  decreto  20
ottobre 1925, n.  1944  -  del  provento  totale  della  vendita  dei
tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste
di bordo ed i canoni di rivendite; 
 
  b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale
commestibile.