Art. 3. 
 
  Per il pagamento delle spese indicate  nell'elenco  n.  2,  annesso
alla presente legge, i  Ministri  potranno  autorizzare  aperture  di
credito a favore  dei  funzionari  da  essi  dipendenti,  ai  termini
dell'art. 56  del  R.  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sulla
contabilita' generale dello Stato.