Art. 5. L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato concessioni di indennita' temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennita' o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, e' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 31 dicembre 1930.