Art. 5. 
 
  L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in  conseguenza  della
guerra, che hanno autorizzato concessioni  di  indennita'  temporanee
mensili, soprassoldi od altri  assegni,  indennita'  o  miglioramenti
economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie
categorie di personale civile e militare dipendente dallo  Stato,  e'
prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32, nei modi e  limiti
in  cui  le  disposizioni  medesime,  per   effetto   di   successivi
provvedimenti, siano rimaste in vigore al 31 dicembre 1930.