Art. 7. 
 
  E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32 - nei  modi  e
limiti  in  cui  le  singole  norme,  per   effetto   di   successivi
provvedimenti, siano rimaste  in  vigore  al  termine  dell'esercizio
finanziario 1930-31  -  la  efficacia  delle  disposizioni  dei  Regi
decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919,  n.  1730  della
legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre  1921,
n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a  favore  dei
pensionati,  nonche'  delle  disposizioni,  riflettenti  gli  assegni
medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di
legge relativo allo stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo  con  la
legge  17  giugno  1923,  n.  1263,  Sull'esercizio  provvisorio  del
bilancio. 
 
  E', del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario  1931-1932,
l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art.  11  del
R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i  militari  con  diritto  ad
assegno di nona  categoria,  gia'  liquidato,  o  che  potra'  essere
liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art.  65  del  R.
decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni  od
infermita' derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente  al
19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.