Art. 7. E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1930-31 - la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730 della legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonche' delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, Sull'esercizio provvisorio del bilancio. E', del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1931-1932, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, gia' liquidato, o che potra' essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermita' derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.