Art. 9. E' autorizzata a favore della Cassa depositi e prestiti la inscrizione per nuova creazione, nel Gran Libro del debito pubblico, con godimento dal 1° luglio 1931, di un ammontare di rendita del consolidato 5 per cento o del Littorio, corrispondente a quella ancora dovuta dallo Stato a completamento della restituzione dei titoli consegnati dalla Cassa stessa per l'esecuzione della Convenzione finanziaria 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.