Art. 9. 
 
  E'  autorizzata  a  favore  della  Cassa  depositi  e  prestiti  la
inscrizione per nuova creazione, nel Gran Libro del debito  pubblico,
con godimento dal 1° luglio 1931, di  un  ammontare  di  rendita  del
consolidato 5 per cento  o  del  Littorio,  corrispondente  a  quella
ancora dovuta dallo Stato  a  completamento  della  restituzione  dei
titoli  consegnati  dalla  Cassa  stessa   per   l'esecuzione   della
Convenzione finanziaria 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.