VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Veduto il regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 122 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e' sostituita dalla seguente: «c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635.