(Accordo-art. 1)
Accordo economico  collettivo  per  la  disciplina  del  rapporto  di
              agenzia e di rappresentanza commerciale. 
 
  Il giorno 25 maggio 1935-XIII, in Roma, la Confederazione  fascista
degli industriali, rappresentata dal suo presidente S. E. l'on. conte
Giuseppe  Volpi  di  Misurata,   la   Confederazione   fascista   dei
commercianti, rappresentata dal suo presidente on. Mario  Racheli,  e
la Federazione nazionale fascista degli agenti  e  rappresentanti  di
commercio,  rappresentata  dal  suo  presidente  cav.  uff.   Edoardo
Chiozzi; 
 
  Esaminato il testo originario dell'accordo economico collettivo per
la  disciplina  del  rapporto  di   agenzia   e   di   rappresentanza
commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII; 
 
  Considerato che il Comitato corporativo centrale, nella seduta  del
3  maggio  1935-XIII,  ha  subordinato  l'approvazione  del  predetto
accordo all'accoglimento  di  alcune  modificazioni  da  parte  delle
Associazioni stipulanti. 
 
  Hanno convenuto di accogliere le modificazioni  proposte  ed  hanno
redatto, in conseguenza, il seguente testo definitivo dell'accordo. 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  presente  accordo  regola  i  rapporti  fra  gli  agenti  ed  i
rappresentanti  di   commercio,   rappresentati   dalla   Federazione
nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio,  e  le
ditte industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente  dalla
Commissione  fascista  degli  industriali  e   dalla   Confederazione
fascista dei commercianti. 
 
  Agli effetti di esso, e' agente  di  commercio  chi  e'  incaricato
stabilmente da una o piu'  ditte  di  promuovere  la  conclusione  di
contratti in una determinata zona. 
 
  Il presente accordo si applica anche  alle  societa',  regolarmente
costituite, aventi per oggetto esclusivo l'esercizio della  attivita'
suddetta. 
 
  Non si considera agente di commercio,  agli  effetti  del  presente
accordo,  colui  che  svolge  l'attivita'  di   cui   sopra   insieme
all'esercizio  del  commercio  in  proprio  nello  stesso  genere  di
prodotti.