Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale. Il giorno 25 maggio 1935-XIII, in Roma, la Confederazione fascista degli industriali, rappresentata dal suo presidente S. E. l'on. conte Giuseppe Volpi di Misurata, la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente on. Mario Racheli, e la Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, rappresentata dal suo presidente cav. uff. Edoardo Chiozzi; Esaminato il testo originario dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, stipulato il 1° settembre 1934-XII; Considerato che il Comitato corporativo centrale, nella seduta del 3 maggio 1935-XIII, ha subordinato l'approvazione del predetto accordo all'accoglimento di alcune modificazioni da parte delle Associazioni stipulanti. Hanno convenuto di accogliere le modificazioni proposte ed hanno redatto, in conseguenza, il seguente testo definitivo dell'accordo. Art. 1. Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio, e le ditte industriali e commerciali, rappresentate rispettivamente dalla Commissione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei commercianti. Agli effetti di esso, e' agente di commercio chi e' incaricato stabilmente da una o piu' ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona. Il presente accordo si applica anche alle societa', regolarmente costituite, aventi per oggetto esclusivo l'esercizio della attivita' suddetta. Non si considera agente di commercio, agli effetti del presente accordo, colui che svolge l'attivita' di cui sopra insieme all'esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.