Art. 10. Non si terra' conto delle provvigioni maturate fino al 31 dicembre 1933-XII. Agli agenti che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente da 20 o piu' anni (ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante la guerra) la loro attivita' per conto della stessa ditta, sara' concessa, al momento della risoluzione del rapporto che importi diritto all'indennita', una maggiorazione del 30% dell'indennita' di competenza degli anni trascorsi dopo il 1934 e non oltre il 1938.