(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Non si terra' conto delle provvigioni maturate fino al 31  dicembre
1933-XII. 
 
  Agli agenti che al 1° gennaio 1934 prestavano ininterrottamente  da
20 o piu' anni (ivi compreso il periodo di richiamo alle armi durante
la guerra) la loro attivita' per  conto  della  stessa  ditta,  sara'
concessa, al momento  della  risoluzione  del  rapporto  che  importi
diritto all'indennita', una maggiorazione del 30% dell'indennita'  di
competenza degli anni trascorsi dopo il 1934 e non oltre il 1938.