Art. 13. In caso di risoluzione del rapporto da parte della ditta, nei casi in cui e' dovuta l'indennita', dovra' essere dato all'agente un preavviso di tre mesi, salvo che non sia stato pattuito un periodo piu' lungo. Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente dalla prestazione, dovra' corrispondergli in sostituzione del preavviso, anche se questo sia stato pattuito in misura superiore ai tre mesi, una somma pari ai 3/12 delle provvigioni maturate nell'anno solare precedente o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso. Ad analogo obbligo e' tenuto l'agente nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente. La ditta puo' rinunciare al preavviso da parte dell'agente.