(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
  In caso di risoluzione del rapporto da parte della ditta, nei  casi
in cui e' dovuta  l'indennita',  dovra'  essere  dato  all'agente  un
preavviso di tre mesi, salvo che non sia stato  pattuito  un  periodo
piu' lungo. 
 
  Ove  la  ditta  preferisca  esonerare  senz'altro  l'agente   dalla
prestazione, dovra' corrispondergli in  sostituzione  del  preavviso,
anche se questo sia stato pattuito in misura superiore ai  tre  mesi,
una somma pari ai 3/12 delle provvigioni  maturate  nell'anno  solare
precedente o una somma a questa proporzionale in caso di  esonero  da
una parte del preavviso. 
 
  Ad analogo obbligo e' tenuto l'agente nei confronti della ditta  in
caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente. La ditta  puo'
rinunciare al preavviso da parte dell'agente.