Art. 18. Il presente accordo avra' la durata di anni tre a partire dal 1° gennaio 1934 e si intendera' tacitamente rinnovato per un egual periodo di tempo ove non venga disdetto da una delle parti con preavviso di quattro mesi e cosi' di seguito. Esso pero' non si applica ai rapporti gia' esauriti alla data della sua pubblicazione. Il presidente della Confederazione fascista degli industriali: Volpi Il presidente della Confederazione fascista dei commercianti: Mario Racheli Il presidente della Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio: Edoardo Chiozzi