(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Il presente accordo avra' la durata di anni tre a  partire  dal  1°
gennaio 1934 e si  intendera'  tacitamente  rinnovato  per  un  egual
periodo di tempo ove non  venga  disdetto  da  una  delle  parti  con
preavviso di quattro mesi e cosi'  di  seguito.  Esso  pero'  non  si
applica ai rapporti gia' esauriti alla data della sua pubblicazione. 
 
                            Il presidente 
 
          della Confederazione fascista degli industriali: 
 
                                Volpi 
 
                            Il presidente 
 
           della Confederazione fascista dei commercianti: 
 
                            Mario Racheli 
 
         Il presidente della Federazione nazionale fascista 
 
             degli agenti e rappresentanti di commercio: 
 
                           Edoardo Chiozzi