Art. 4. L'agente e' pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine. In caso di esecuzione parziale dell'affare da parte del cliente, corrispondente ad esecuzione parziale da parte della ditta, l'agente ha diritto alla provvigione in proporzione della somma incassata. Nessuna provvigione spetta all'agente neppure in caso di insolvenza parziale del compratore, anche se dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all'agente per i contratti comunque stornati dalla ditta. L'agente ha pero' il diritto in questo caso al rimborso delle spese vive sostenute per la conclusione del contratto. Salvo patto in contrario, nella zona in cui l'agente tratta quale agente esclusivo gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima, senza suo intervento. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo per l'agente, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.