(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  L'agente e' pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine. 
 
  In caso di esecuzione parziale dell'affare da  parte  del  cliente,
corrispondente ad esecuzione parziale da parte della ditta,  l'agente
ha diritto alla provvigione in proporzione della somma incassata. 
 
  Nessuna provvigione spetta all'agente neppure in caso di insolvenza
parziale  del  compratore,  anche   se   dipendente   da   concordato
giudiziario o stragiudiziario o da transazione. 
 
  Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all'agente  per
i contratti comunque stornati  dalla  ditta.  L'agente  ha  pero'  il
diritto in questo caso al rimborso delle spese vive sostenute per  la
conclusione del contratto. 
 
  Salvo patto in contrario, nella zona in cui l'agente  tratta  quale
agente esclusivo gli affari  di  una  ditta,  egli  ha  diritto  alla
provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima,  senza  suo
intervento. 
 
  In caso di cessazione  o  risoluzione  del  contratto  di  agenzia,
l'agente ha diritto alla  provvigione  sugli  affari  conclusi  prima
della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le
disposizioni di cui  ai  commi  precedenti,  e  salvo  l'obbligo  per
l'agente, a  richiesta  della  ditta,  di  prestare  l'opera  di  sua
competenza per la completa e  regolare  esecuzione  degli  affari  in
corso.