Art. 5. Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione all'agente del conto relativo e delle copie delle fatture inviate ai clienti. Sulle provvigioni maturate l'agente ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al 25% del suo credito per tale titolo. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attivita', salvo convenzione contraria.