(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con  la
spedizione all'agente del conto relativo e delle copie delle  fatture
inviate ai clienti. 
 
  Sulle provvigioni maturate l'agente ha diritto ad un anticipo,  nel
corso del semestre, non superiore al 25% del  suo  credito  per  tale
titolo. 
 
  L'agente non ha diritto al rimborso delle spese  occasionate  dalla
sua attivita', salvo convenzione contraria.