Art. 6. Quando sia pattuita una penale a carico dell'agente per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, essa non potra' superare il 20% della perdita subita dalla ditta. Tuttavia ove l'ammontare della penale a carico dell'agente in un anno superi l'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sara' a carico dell'agente. La ditta ha pero', in tal caso, facolta' di risolvere il rapporto senza preavviso e senza indennita'.