(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Quando  sia  pattuita  una  penale   a   carico   dell'agente   per
inadempienza totale o parziale da  parte  del  compratore,  essa  non
potra' superare il 20% della perdita subita dalla ditta. 
 
  Tuttavia ove l'ammontare della penale a carico  dell'agente  in  un
anno superi l'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo
a suo favore, la eccedenza non sara' a carico dell'agente. 
 
  La ditta ha pero', in tal caso, facolta' di risolvere  il  rapporto
senza preavviso e senza indennita'.