(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta
e agente da parte della ditta, non dovuta: 
 
  a) a cessazione d'azienda o del ramo d'attivita' (escluse quindi le
cessioni,  fusioni,  trasformazioni,  creazioni  o  partecipazioni  a
uffici e societa' centrali di vendita); 
 
  b) a giusta causa data dall'agente; 
 
  c) a fallimento  della  ditta  non  seguito  da  concordato,  sara'
corrisposta  dalla  ditta  all'agente  una  indennita'   secondo   le
disposizioni degli articoli seguenti.