Art. 7. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato tra ditta e agente da parte della ditta, non dovuta: a) a cessazione d'azienda o del ramo d'attivita' (escluse quindi le cessioni, fusioni, trasformazioni, creazioni o partecipazioni a uffici e societa' centrali di vendita); b) a giusta causa data dall'agente; c) a fallimento della ditta non seguito da concordato, sara' corrisposta dalla ditta all'agente una indennita' secondo le disposizioni degli articoli seguenti.