Art. 2. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003: a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata; b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta. Per i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. Roma, 17 gennaio 2003 Il Ministro: Lunardi