Art. 2.
  1.  Le  operazioni  di  revisione  di cui all'art. 1 debbono essere
effettuate nel corso del 2003:
    a) entro   il  mese  corrispondente  a  quello  di  effettuazione
dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata;
    b) entro  il  mese di rilascio della carta di circolazione, per i
veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
  Per  i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche
oltre  i  termini  di  scadenza  per  essi prescritti, in presenza di
prenotazione  effettuata  entro detti termini, fino alla data fissata
per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le
sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.  Tale  agevolazione  non  e'  consentita  qualora  la  carta di
circolazione   sia   stata   revocata,   sospesa   o   ritirata,  con
provvedimento  ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo
la  scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla
domanda  di  revisione;  esse comunque saranno inefficaci al fine del
consenso  alla  circolazione,  permettendo  solo  che  il veicolo sia
condotto  alla  visita  di  revisione,  con  le  limitazioni  atte  a
garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la
visita stessa risulti prenotata.
    Roma, 17 gennaio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi