Art. 17.
                      Installazione di antenne
  1.  Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano
le  disposizioni di cui all'art. 397 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156  nonche'  le  vigenti  norme di
carattere  tecnico,  urbanistico, ambientale e di tutela della salute
pubblica.
  2.  L'installazione  dell'impianto  d'antenna  non  deve  provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.