Art. 17. Installazione di antenne 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 397 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.