Art. 1-bis.
Esecuzione  della  sentenza  della Corte di giustizia delle Comunita'
               europee sull'attivita' di spedizioniere
((    1.  Al  fine  di  dare  attuazione alla sentenza della Corte di
giustizia  delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa n.
264/99,  all'articolo  11  del  regolamento  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Gli  spedizionieri  comunitari  che  esercitano  in Italia
l'attivita'  di  spedizione  in qualita' di prestatori di servizi non
sono  soggetti  all'obbligo  di iscrizione nel registro delle imprese
ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso
le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
alla legge 14 novembre 1941, n. 1442" )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  della  sentenza  della Corte di giustizia
          C.E.E.  -  Sezione  IV,  nella  causa  n.  264/99, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 273 dell'8 giugno
          2002.
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 11, come modificato
          dalla  legge  qui  pubblicata,  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  14 dicembre  1999,  n.  558 (Regolamento
          recante  norme  per  la semplificazione della disciplina in
          materia   di   registro   delle  imprese,  nonche'  per  la
          semplificazione  dei procedimenti relativi alla denuncia di
          inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
          delle  imprese  artigiane  o  al registro delle imprese per
          particolari  categorie  di attivita' soggette alla verifica
          di  determinati  requisiti tecnici nella Gazzetta Ufficiale
          n. 272 del 21 novembre 2000):
              "Art.   11  (Esercizio  dell'attivita'  sul  territorio
          nazionale). - 1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e
          10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione
          europea  che  intendano  aprire  sedi  o  unita' locali sul
          territorio  nazionale  per  svolgere una delle attivita' di
          cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel
          registro  delle  imprese  e  nel  REA  qualora sussistano i
          requisiti   prescritti   dalla  normativa  dello  Stato  di
          provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'.
              3.   L'impresa   avente   sede   in  uno  Stato  membro
          dell'Unione  europea  che,  in  base  alle  leggi di quello
          Stato,    e'    abilitata   a   svolgere   l'attivita'   di
          spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul
          territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
              3-bis.  Gli  spedizionieri comunitari che esercitano in
          Italia  l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori
          di  servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel
          registro   delle  imprese  ne'  all'obbligo  di  iscrizione
          all'elenco   autorizzato  istituito  presso  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, di cui
          alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.
              4.  (Comma  non  ammesso  al  "Visto  della  Corte  dei
          conti).".