Art. 1-bis. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee sull'attivita' di spedizioniere (( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa n. 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442" )). Riferimenti normativi: - Il testo della sentenza della Corte di giustizia C.E.E. - Sezione IV, nella causa n. 264/99, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 dell'8 giugno 2002. - Si trascrive il testo dell'art. 11, come modificato dalla legge qui pubblicata, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000): "Art. 11 (Esercizio dell'attivita' sul territorio nazionale). - 1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'. 3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede. 3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442. 4. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".