Art. 2.
Riapertura  di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa
             e di rideterminazione di valori di acquisto
  1.  Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche
alle   assegnazioni,   trasformazioni  e  cessioni  poste  in  essere
successivamente  al  30 novembre  2002  ed entro il 30 aprile 2003. I
versamenti  rateali  dell'imposta  sostitutiva di cui al comma 10 del
citato  articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro,
rispettivamente,  il  15 maggio  2003,  il  16 luglio  2003  ed il 16
novembre 2003.
  2.  Le  disposizioni  degli  articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione  dei  valori  di  acquisto  delle partecipazioni non
negoziate  in  mercati  regolamentari e dei terreni edificabili o con
destinazione  agricola  posseduti  alla  data  del 1 gennaio 2003. Le
imposte  sostitutive  possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre  rate  annuali  di  pari  importo,  a  decorrere  dalla  data del
16 maggio  2003;  sull'importo  delle rate successive alla primo sono
dovuti  gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente.  La  redazione  e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi 7,
          8,   9   e   10,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato, nel supplemento ordinario n. 285
          alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001):
              "7.  Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificato dall'art. 13
          della  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, si applicano anche
          alle  assegnazioni  poste  in essere ed alle trasformazioni
          effettuate entro il 30 novembre 2002. In tale caso, tutti i
          soci  devono  risultare  iscritti  nel  libro dei soci, ove
          prescritto,  alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono
          essere  iscritti  entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  in  forza  di titolo di
          trasferimento  avente  data  certa  anteriore  al 1 ottobre
          2001.
              8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle
          stesse  condizioni  e relativamente ai medesimi beni, anche
          alle  cessioni  a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti
          di  cui  al  citato  comma  7.  In tale caso, ai fini della
          determinazione  dell'imposta  sostitutiva, il corrispettivo
          della  cessione,  se  inferiore al valore normale del bene,
          determinato  ai  sensi  dell'art.  9 del citato testo unico
          delle  imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del
          comma 3 del citato art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e'  computato  in misura non inferiore ad uno dei due
          valori.
              9.  Per  le  partecipazioni  non  negoziate nei mercati
          regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
          da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
          codice  di  procedura  civile, redatta da soggetti iscritti
          all'albo  dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
          periti   commerciali,   nonche'  nell'elenco  dei  revisori
          contabili.  Il  valore  periziato  e'  riferito  all'intero
          patrimonio  sociale  esistente  ad  una  data  compresa nei
          trenta  giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
          la cessione e' stata deliberata o realizzata.
              10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del
          presente   articolo   devono   versare   il  40  per  cento
          dell'imposta  sostitutiva  entro  il  16 maggio  2003  e la
          restante  parte in quote di pari importo entro il 16 luglio
          2003  ed  il  16 novembre  2003,  con  i  criteri di cui al
          decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241.  Per  la
          riscossione,  i  rimborsi ed il contenzioso si applicano le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
              -  Si  trascrive  il testo vigente degli articoli 5 e 7
          della legge n. 448/2001:
              "Art.  5  (Rideterminazione  dei  valori di acquisto di
          partecipazioni  non negoziate nei mercati regolamentati). -
          1.  Agli  effetti  della determinazione delle plusvalenze e
          minusvalenze  di  cui  all'art.  81,  comma 1, lettere c) e
          c-bis),  del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986,  n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le
          quote  o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
          posseduti  alla  data  del  1  gennaio  2002,  puo'  essere
          assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
          a  tale  data  della  frazione  del  patrimonio netto della
          societa',  associazione  o  ente, determinato sulla base di
          una  perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
          codice  di  procedura  civile, redatta da soggetti iscritti
          all'albo  dei  dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
          periti   commerciali,   nonche'  nell'elenco  dei  revisori
          contabili,   a   condizione  che  il  predetto  valore  sia
          assoggettato  ad  una imposta sostitutiva delle imposte sui
          redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per  cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
          ai  sensi  dell'art.  81,  comma  1, lettera c), del citato
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, alla data del 1
          gennaio  2002,  e  al  2  per  cento  per  quelle che, alla
          predetta  data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi del
          medesimo  art.  81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata,
          con   le   modalita'  previste  dal  capo III  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, entro il 16 dicembre
          2002.
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un  massimo  di tre rate annuali di pari importo, a partire
          dalla  predetta  data  del  16 dicembre  2002. Sull'importo
          delle  rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
          nella   misura   del   3   per  cento  annuo,  da  versarsi
          contestualmente a ciascuna rata.
              4.   Il   valore   periziato   e'  riferito  all'intero
          patrimonio   sociale;   la   perizia,  unitamente  ai  dati
          identificativi  dell'estensore  della  perizia  e al codice
          fiscale  della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
          versamento  dell'imposta  sostitutiva,  sono conservati dal
          contribuente   ed   esibiti   o   trasmessi   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed  il  giuramento  della  perizia devono essere effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002.
              5.  Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
          conto   della   stessa   societa'  od  ente  nel  quale  la
          partecipazione   e'   posseduta,   la   relativa  spesa  e'
          deducibile   dal   reddito   d'impresa  in  quote  costanti
          nell'esercizio  in  cui  e'  stata  sostenuta e nei quattro
          successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
          per  conto  di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
          quote  o  diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa
          spesa  e'  portata  in aumento del valore di acquisto della
          partecipazione   in  proporzione  al  costo  effettivamente
          sostenuto da ciascuno dei possessori.
              6.  L'assunzione  del  valore  di cui ai commi da 1 a 5
          quale  valore  di  acquisto  non  consente  il  realizzo di
          minusvalenze   utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  3  e  4
          dell'art.  82  del  citato  testo  unico  delle imposte sui
          redditi.
              7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
          mercati  regolamentati,  posseduti  alla data del 1 gennaio
          2002,  per  i  quali  il  contribuente  si e' avvalso della
          facolta'  di  cui  al  comma  1, gli intermediari abilitati
          all'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  a  norma degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461,  e  successive  modificazioni, tengono conto del nuovo
          valore,  in  luogo  di  quello  del  costo  o del valore di
          acquisto,  soltanto  se  prima  della  realizzazione  delle
          plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della
          perizia,  unitamente  ai dati identificativi dell'estensore
          della  perizia  stessa  e  al codice fiscale della societa'
          periziata.".
              "Art.  7  (Rideterminazione  dei valori di acquisto dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
          effetti    della   determinazione   delle   plusvalenze   e
          minusvalenze  di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b),
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   e   successive  modificazioni,  per  i  terreni
          edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
          del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo
          o  valore  di  acquisto,  il valore a tale data determinato
          sulla  base di una perizia giurata di stima, cui si applica
          l'art.  64  del  codice  di  procedura  civile,  redatta da
          soggetti   iscritti   agli   albi  degli  ingegneri,  degli
          architetti,  dei  geometri,  dei  dottori  agronomi,  degli
          agrotecnici,  dei  periti  agrari  e dei periti industriali
          edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
          ad  una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui redditi,
          secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per  cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, entro il 16 dicembre
          2002.
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un  massimo  di tre rate annuali di pari importo, a partire
          dalla  predetta  data  del  16 dicembre  2002. Sull'importo
          delle  rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
          nella   misura   del   3   per  cento  annuo,  da  versarsi
          contestualmente a ciascuna rata.
              4.   La  perizia,  unitamente  ai  dati  identificativi
          dell'estensore  della  perizia  e  al  codice  fiscale  del
          titolare  del  bene  periziato,  nonche'  alle  ricevute di
          versamento  dell'imposta  sostitutiva,  e'  conservata  dal
          contribuente   ed   esibita   o   trasmessa   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed  il  giuramento  della  perizia devono essere effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002.
              5.  Il  costo  per  la  relazione  giurata  di stima e'
          portato  in  aumento  del  valore  di  acquisto del terreno
          edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
          e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
              6.  La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto dei
          terreni  edificabili  di  cui ai commi da 1 a 5 costituisce
          valore  normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
          sui   redditi,  dell'imposta  di  registro  e  dell'imposta
          ipotecaria e catastale.".