Art. 2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto 1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 15 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla primo sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003. Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi 7, 8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001): "7. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. 9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata. 10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 maggio 2003 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". - Si trascrive il testo vigente degli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001: "Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo art. 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata.". "Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.".