Art. 3.
Proroga  delle  disposizioni in materia di affrancamento di riserve e
disposizioni   in   materia   di   bilanci  delle  societa'  sportive
                           professioniste.
  1.  Le  previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,   si  applicano  anche  alle  riserve  e  agli  altri  fondi  in
sospensione  di  imposta,  anche se imputati al capitale sociale o al
fondo   di   dotazione,   esistenti   nel   bilancio   o   rendiconto
dell'esercizio  in  corso  alla  data del 31 dicembre 2002. L'imposta
sostitutiva  e' versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali
entro  il  termine  di  versamento  a saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.
((    1-bis.  Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e'
aggiunto il seguente:
  "Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa'
sportive  previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito
conto  nel  primo  bilancio  successivamente  alla data di entrata in
vigore  dalla  presente  disposizione  tra le componenti attive quali
oneri  pluriennali  da  ammortizzare,  con  il  consenso del collegio
sindacale,  l'ammontare  delle  svalutazioni  dei diritti pluriennali
delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato
sulla base di un'apposita perizia giurata.
  2.  Le  societa'  che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1
devono  procedere,  ai  fini  civilistici e fiscali, all'ammortamento
della  svalutazione  iscritta  in dieci rate annuali di pari importo"
)).
          Riferimenti normativi:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge
          28 dicembre 2001, n. 448:
              "Art.  4 (Riserve e fondi in sospensione di imposta). -
          1.  Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta,
          anche  se  imputati  al  capitale  sociale  o  al  fondo di
          dotazione,    esistenti    nel    bilancio   o   rendiconto
          dell'esercizio  in  corso  alla  data del 31 dicembre 2001,
          possono   essere  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
              2.    L'imposta    sostitutiva   e'   liquidata   nella
          dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio di cui al
          comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine
          di   versamento   del   saldo  delle  imposte  sui  redditi
          dell'esercizio  di  cui  al  medesimo  comma  1  e  dei due
          successivi,  rispettivamente  nella misura del 45 per cento
          per  il  primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e
          del  20  per  cento  per  il terzo. Sull'importo delle rate
          successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi nella
          misura  del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a
          ciascuna rata.
              3.   Le   riserve   e   gli  altri  fondi  assoggettati
          all'imposta  di  cui al comma 1 non concorrono a formare il
          reddito  imponibile  dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli
          effetti  della  determinazione dell'ammontare delle imposte
          di  cui  al  comma  4  dell'art.  105 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di
          cui  al  numero  1) del citato comma 4 dell'art. 105; a tal
          fine   si   considera  come  provento  non  assoggettato  a
          tassazione  la  quota  pari  al  47,22  per  cento di detto
          reddito.
              4.  L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere
          imputata,  in  tutto o in parte. alle riserve o altri fondi
          del  bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta sostitutiva e'
          imputata  al  capitale  sociale  o  fondo  di dotazione, la
          corrispondente   riduzione  e'  operata,  anche  in  deroga
          all'art.  2365  del  codice civile, con le modalita' di cui
          all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
              5.  L'ammontare  delle  riserve  o  fondi  assoggettati
          all'imposta  sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa
          denominazione  risultante in bilancio nonche' gli eventuali
          utilizzi,  deve  essere  indicato  nella  dichiarazione dei
          redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          i  rimborsi,  le sanzioni ed il contenzioso si applicano le
          disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
              - La  legge  23 marzo  1981, n. 91 (norme in materia di
          rapporti  tra  societa' e sportivi professionisti) e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86 del 27 marzo
          1981.