Art. 3. Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e disposizioni in materia di bilanci delle societa' sportive professioniste. 1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi. (( 1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. 2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo" )). Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: "Art. 4 (Riserve e fondi in sospensione di imposta). - 1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento. 2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. 3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito. 4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte. alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'art. 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice. 5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". - La legge 23 marzo 1981, n. 91 (norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo 1981.