Art. 4.
     Disposizioni in materia di concessionari della riscossione
  1.   Nell'articolo  9  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalla
seguenti: "32 per cento";
    b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con decreto
ministeriale".
((    1-bis.  All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  "9-bis.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
non  si  applica  in caso di versamento delle anticipazioni di cui al
comma  7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza;
in tal caso, non si applicano interessi".
  1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi  dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
22 febbraio   1999,   n.  37,  per  il  ritardato  invio  dei  flussi
informativi  riguardanti  le  operazioni  di  riscossione  e  per  il
ritardato  riversamento  delle  somme  riscosse,  sono ridotte ad una
somma    pari    al   dieci   per   cento   dell'importo   risultante
dall'applicazione  dei  criteri  di  calcolo  fissati  nelle relative
convenzioni.
  1-quater.  Il  beneficio  previsto  dal  comma  1-ter  si applica a
condizione  che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi  e il
ritardato  riversamento  delle  somme riscosse siano stati effettuati
entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta
avvenga:
    a) per  le  penalita'  gia'  contestate alla data del 31 dicembre
2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto;
    b) per  le penalita' non ancora contestate alla predetta data del
31 dicembre  2002,  entro  dieci giorni dalla notifica dell'invito al
pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
  1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita'  gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto )).
          Riferimenti normativi:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 9, come modificato
          dalla  legge  qui  pubblicata,  del  decreto-legge 28 marzo
          1997,  n.  79  (misure  urgenti  per  il riequilibrio della
          finanza  pubblica),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 marzo  1997,  n.  74,  e  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123:
              "Art.   9   (Obblighi   di   versamento  a  carico  dei
          concessionari  della  riscossione).  -  1.  I concessionari
          della  riscossione,  entro  il  30 dicembre  di  ogni anno,
          versano  il  32  per  cento  delle somme riscosse nell'anno
          precedente  per  effetto delle disposizioni attuative della
          delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  intese a modificare la
          disciplina  dei  servizi  autonomi  di  cassa  degli uffici
          finanziari,   a  titolo  di  acconto  sulle  riscossioni  a
          decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
              2.  Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono
          stabilite  la ripartizione tra i concessionari dell'acconto
          sulla  base  di  quanto  riscosso  nell'anno precedente dai
          servizi   autonomi   di   cassa  o  dai  concessionari  nei
          rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento,
          nonche'  ogni  altra  disposizione  attuativa  del presente
          articolo.
              3.  In  caso  di  mancato  versamento  dell'acconto nel
          termine  previsto  dal  presente  articolo, si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da 56 a 60, relativi
          all'espropriazione   della   cauzione,   del   decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              4.  Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
          1  e'  determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
          che  complessivamente  garantisca maggiori  entrate  per il
          bilancio  dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
          1997   ed   ulteriori  1.500  miliardi  e  1.500  miliardi,
          rispettivamente, per anni 1998 e 1999.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 3, come modificato
          dalla  legge  qui  pubblicata,  del  decreto-legge 8 luglio
          2002,  n. 138 (interventi urgenti in materia tributaria, di
          privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
          2002,  n. 158, e convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario:
              "Art.  3  (Potenziamento  dell'attivita' di riscossione
          dei   tributi  e  sistema  di  remunerazione  del  servizio
          nazionale della riscossione). 1. (Sostituisce l'art. 87 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602).
              2.  Se  il  debitore,  a  seguito del ricorso di cui al
          comma  1  o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato
          fallito,    ovvero   sottoposto   a   liquidazione   coatta
          amministrativa,  il  concessionario  chiede, sulla base del
          ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
          passivo della procedura.".
              2.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 19:
                  1) al comma 2:
                    1.1)  alla  lettera d) sono aggiunte, in fine, le
          seguenti parole: ", nonche' sui nuovi beni la cui esistenza
          e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; ;
                    1.2)  (Aggiunge  la  lettera  d-bis)  al  comma 2
          dell'art. 19, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
                    1.3)  alla lettera e) dopo la parola: "compiute ,
          sono  inserite  le  seguenti:  "nell'attivita'  di notifica
          della cartella di pagamento e ;
                  2) (Sostituisce  il  comma  4 dell'art. 19, decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
                b) all'art. 20:
                  1)  al  comma  1  dopo le parole: "lettere a), d) ,
          sono inserite le seguenti: ", d-bis) ";
                  2) al comma 3 le parole da: "dell'importo fino alla
          fine  sono  sostituite  dalle  seguenti: "pari ad un quarto
          dell'importo  iscritto  a  ruolo,  ed  alla totalita' delle
          spese  di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
          creditore. ;
                c) (Aggiunge  il  comma  3-bis  dall'art. 57, decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112).
              3.    L'Agenzia    delle    entrate,    dopo   l'inizio
          dell'esecuzione  coattiva,  puo' procedere alla transazione
          dei  tributi  iscritti  a  ruolo  dai  propri uffici il cui
          gettito  e'  di  esclusiva spettanza dello Stato in caso di
          accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle
          attivita'  di  riscossione coattiva, quando nel corso della
          procedura  esecutiva  emerga  l'insolvenza  del  debitore o
          questi   e'  assoggettato  a  procedure  concorsuali.  Alla
          transazione  si  procede  con  atto approvato dal direttore
          dell'Agenzia,   su   conforme   parere  obbligatorio  della
          Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6
          del  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti
          altresi'  gli  altri  pareri  obbligatoriamente  prescritti
          dalle  vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono
          rilasciati  con  esito  favorevole  decorsi  quarantacinque
          giorni  dalla  data  di ricevimento della richiesta, se non
          pronunciati   espressamente   nel   termine   predetto.  La
          transazione  puo'  comportare  la  dilazione  del pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo  anche a prescindere dalla
          sussistenza  delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e
          2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602.
              3-bis.  Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
          premi  e  accessori  di  legge, iscritti a ruolo dagli enti
          gestori  di  forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
          puo'   essere  consentito,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
          338,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
          1989,  n.  389,  nei  limite  massimo  di sessanta mesi con
          provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
              4.   Negli  anni  2002  e  2003  la  remunerazione  dei
          concessionari  e  dei  commissari  governativi, per i ruoli
          emessi  da uffici statali anche prima della data di entrata
          in  vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
          si compone:
                a) di  una  indennita'  fissa,  pari,  nei  due anni,
          rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
                b) di  un  importo variabile, costituito da un aggio,
          di  percentuale  pari a quella vigente al 31 dicembre 2001,
          sulle  somme  effettivamente  riscosse, da erogare entro il
          30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
              5.  Con  decreto  ministeriale,  da  adottare  entro il
          31 luglio  di  ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4
          e'  ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento,
          tra  i  concessionari e i commissari governativi secondo la
          percentuale  con  la quale gli stessi hanno usufruito della
          clausola  di  salvaguardia,  e,  per la restante quota, tra
          tutti  i commissari governativi e tra i concessionari per i
          quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
              6.  Per  il conseguimento dell'importo variabile di cui
          al  comma  4,  ai concessionari e commissari governativi e'
          fissato  l'obiettivo  di  un  incremento  della riscossione
          delle  somme  iscritte  nei  ruoli  degli  uffici  statali,
          rispetto   ai   livelli  della  corrispondente  riscossione
          conseguiti   nell'anno  2001,  in  misura  complessiva  non
          inferiore  a  euro  520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro
          1040  milioni,  per  l'anno  2003. Con il decreto di cui al
          comma  5,  l'incremento  complessivo  della  riscossione e'
          suddiviso    nelle   quote   di   competenza   di   ciascun
          concessionario  e commissario governativo, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
                a) relativamente  all'obiettivo  stabilito per l'anno
          2002,  determinazione  di  uguali quote di incremento delle
          percentuali  derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel
          2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i
          soli   concessionari   e   commissari  governativi  le  cui
          attivita'  di  riscossione  sono risultate, nell'anno 2001,
          inferiori  alla  mediana  del  medesimo  anno,  assumendosi
          questa  nel  valore  percentuale  dato  dal rapporto tra la
          riscossione  effettuata  ed  il relativo carico medio netto
          del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo
          proprio  dei  concessionari e dei commissari governativi le
          cui  attivita'  di  riscossione  sono  risultate, nell'anno
          2001,  pari  o superiori alla mediana del medesimo anno, e'
          costituito   dal   mantenimento   di   un  identico  valore
          percentuale di riscossione;
                b) relativamente  all'obiettivo  stabilito per l'anno
          2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di
          incremento  di  cui  alla  lettera  a),  per le concessioni
          situate  al di sopra della mediana siano pari alla meta' di
          quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa
          mediana.
              7.  Fermo  l'aggio  di  cui  al  comma 4, lettera b), i
          concessionari   e   i   commissari  governativi  anticipano
          comunque,  senza  diritto ad interessi, il versamento degli
          importi  corrispondenti  agli obiettivi stabiliti nel comma
          6,  lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a
          euro  260  milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura
          pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato
          e  l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso
          al  13 dicembre  2002.  Il  50  per  cento  della  quota di
          obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e
          commissari  governativi  e'  comunque  computato in aumento
          delle  loro  quote  di  obiettivo  per  l'anno 2003. Per la
          restituzione  dell'anticipo, in due quote uguali negli anni
          2003  e  2004,  i  concessionari  e  commissari governativi
          effettuano  compensazione,  da regolare contabilmente, fino
          ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti
          dovuti  nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione
          delle  somme  anticipate comporta l'obbligo di restituzione
          dell'aggio.
              7-bis.  L'aggio  di  cui al comma 4, lettera b), per la
          quota   corrispondente   alla   differenza  tra  il  valore
          dell'obiettivo   assegnato   per   il   2002   e  l'importo
          effettivamente   riscosso   in   detto  anno,  puo'  essere
          imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato
          civilistico e fiscale dell'esercizio 2002.
              8.  L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato
          del  50  per  cento  sulle maggiori  riscossioni realizzate
          rispetto  agli  obiettivi  ed  e'  ridotto,  per il mancato
          conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle
          misure  stabilite  con  il  decreto  di  cui al comma 5, in
          misura   percentuale   pari   a   quella   di   scostamento
          dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento.
              9.  Il  concessionario o il commissario governativo che
          non  esegue,  in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
          le  anticipazioni  previste  dal  comma  7 e' punito con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria di cui all'art. 47 del
          decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112; in tale caso,
          si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55
          del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
              9-bis.  La  sanzione amministrativa pecuniaria prevista
          dal  comma  9  non  si  applica in caso di versamento delle
          anticipazioni  di cui al comma 7 entro il termine di trenta
          giorni  dalla  prescritta  scadenza;  in  tale caso, non si
          applicano interessi.
              10.  Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  4, comma 1, secondo periodo, le parole:
          "Fino  al  31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti:
          "Fino al 31 dicembre 2003 ;
                b) nell'art.  4-bis,  comma  1,  le parole: 1 gennaio
          2003 "sono sostituite dalle seguenti: 1o ennaio 2004 .
              11.  All'art.  77,  comma 1, lettera d), della legge 21
          novembre  2000,  n.  342,  le  parole: "1 gennaio 2003 sono
          sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004 .
              12.  Sono  abrogati il comma 5 dell'art. 17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
          dall'art.  15,  l'art.  16-quinquies  del  decreto-legge 28
          dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici
          statali  non  si applica la maggiorazione dell'aggio di cui
          all'art.  17,  comma  2  del  decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112.
              13.   L'Agenzia   delle   entrate  provvede  a maggiori
          accertamenti  per  146 milioni di euro, nell'anno 2002, per
          635  milioni  di  euro  nell'anno 2003 e per 455 milioni di
          euro  nell'anno  2004.  A  tale  fine, fermo restando per i
          professori   della  Scuola  inquadrati  nel  ruolo  di  cui
          all'art.  5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre
          2000,  n.  301,  del  Ministro  delle  finanze  il  diritto
          potestativo   di  opzione  per  il  rientro  nei  ruoli  di
          provenienza,   con  automatico  riconoscimento  alla  presa
          d'atto  della riammissione a tutti gli effetti del servizio
          prestato    presso   la   Scuola,   la   Scuola   superiore
          dell'economia  e  delle  finanze, per gli anni 2002, 2003 e
          2004,    realizza    un    programma    straordinario    di
          qualificazione, riqualificazione e formazione del personale
          del  Ministero del economia e delle finanze e delle agenzie
          fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri
          processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato
          potenziamento  dell'attivita'  di accertamento fiscale e di
          contrasto  all'economia sommersa, utilizzando le risorse di
          cui   all'unita'   previsionale  di  base  6.1.1.1.  "Spese
          generali  di  funzionamento , capitolo 3542, dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    finanziario    2002   e   corrispondenti   unita'
          previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
              13-bis.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  30,  comma  1, primo periodo, le parole:
          "dall'art.  47 sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV
          ;
                b) all'art.  55,  comma  1,  le parole: "dall'art. 47
          sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo ;
                c) all'art.  57,  comma 1, le parole da: "Fatte salve
          fino  a:  "commissari  governativi  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "Fino  all'anno  2004 e anche in deroga all'art.
          12,  comma  3,  primo  periodo,  il servizio di riscossione
          resta  affidato,  nei  singoli ambiti, ai soggetti che alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo
          di commissari governativi .
              13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario
          relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio
          decreto-legge  12 novembre  1936, n. 2144, convertito dalla
          legge   3 aprile  1937,  n.  526,  fino  alla  soppressione
          dell'art.  10,  n.  26),  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, si intende consentita
          nei  limiti  dell'applicazione della predetta disposizione.
          Non  si  fa  luogo,  in ogni caso, a rimborsi o recuperi di
          somme gia' versate.
              13-quater.   La   riscossione   coattiva  dei  fondi  a
          disposizione  del  Corpo delle capitanerie di porto avviene
          ai  sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
          1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          luglio 1994, n. 460".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 19, commi 5 e
          6,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:
              "5.  Con convenzione approvata con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio,  i  dati  delle  operazioni  da  trasmettere e le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          tenendo   conto   dei   termini  di  cui  all'art.  13  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro
          delle  finanze,  nonche'  le  penalita' per l'inadempimento
          degli  obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e la
          misura  del  compenso  per il servizio svolto dalle banche.
          Quest'ultima  e'  determinata  tenendo  conto  del costo di
          svolgimento  del servizio, del numero dei moduli presentati
          dal  contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso
          incluse,  della  tipologia  degli adempimenti da svolgere e
          dell'ammontare   complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema.  La  convenzione ha durata triennale e puo' essere
          tacitamente rinnovata.
              6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   i   Ministri   del  tesoro  e  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita  all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita' e
          termini   in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane  si
          applicano le disposizioni del presente decreto.".
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
          del  decreto  legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (riordino
          della  disciplina  della riscossione mediante ruolo a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  lettere  a)  e c), della legge 28
          settembre   1998,   n.   337),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46:
              "2.   Con   convenzione,   approvata  con  decreto  del
          Ministero  delle  finanze,  di concerto con i Ministeri del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio,  i  dati  delle  operazioni  da  trasmettere e le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          nonche'  le  penalita'  per  l'inadempimento degli obblighi
          nascenti  dalla convenzione stessa e la misura del compenso
          per  il  servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e'
          determinata  tenendo  conto  del  costo  di svolgimento del
          servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente
          e  di  quello  delle  operazioni  in  essi  incluse,  della
          tipologia  degli  adempimenti  da svolgere e dell'ammontare
          complessivo   dei   versamenti   gestito  dal  sistema;  la
          convenzione ha durata triennale".