Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione 1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalla seguenti: "32 per cento"; b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale". (( 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi". 1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta avvenga: a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. 1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123: "Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). - 1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per anni 1998 e 1999.". - Si trascrive il testo dell'art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario: "Art. 3 (Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione). 1. (Sostituisce l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). 2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.". 2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 19: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; ; 1.2) (Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2 dell'art. 19, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112); 1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute , sono inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e ; 2) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112); b) all'art. 20: 1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d) , sono inserite le seguenti: ", d-bis) "; 2) al comma 3 le parole da: "dell'importo fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore. ; c) (Aggiunge il comma 3-bis dall'art. 57, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112). 3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione puo' comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nei limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. 4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone: a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni; b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. 6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri: a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e' costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione; b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla lettera a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana. 7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi e' comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio. 7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002. 8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento. 9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999. 9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si applicano interessi. 10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003 ; b) nell'art. 4-bis, comma 1, le parole: 1 gennaio 2003 "sono sostituite dalle seguenti: 1o ennaio 2004 . 11. All'art. 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003 sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004 . 12. Sono abrogati il comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'art. 15, l'art. 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero del economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento , capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni 2003 e 2004. 13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'art. 47 sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV ; b) all'art. 55, comma 1, le parole: "dall'art. 47 sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo ; c) all'art. 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve fino a: "commissari governativi sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi . 13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'art. 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme gia' versate. 13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario: "5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46: "2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale".