Art. 5.
   Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive
  1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che
non  hanno  effettuato  nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e
non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla
mancata   presentazione   delle   dichiarazioni  IVA,  nonche'  delle
dichiarazioni  dei  redditi  limitatamente ai redditi di impresa o di
lavoro  autonomo,  con  importi pari a zero, per gli anni precedenti,
nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non
imponibile, nonche' le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del
decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 471, versando la somma di
100,00  euro  entro  il  ((  6 aprile  2003  )). Tali versamenti sono
effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  esclusa  la compensazione ivi
prevista.
  2.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite  le  modalita'  per  la comunicazione alla medesima Agenzia,
anche   mediante   sistemi   telematici,  della  data  di  cessazione
dell'attivita'  e  degli estremi dell'avvenuto versamento della somma
di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
((   2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo le
parole:  "di  cui  all'articolo  49,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973,  n. 597,", sono inserite le seguenti:
"nonche'   le   prestazioni  di  lavoro  effettuate  dagli  associati
nell'ambito  dei  contratti  di associazione in partecipazione di cui
all'articolo  49,  comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917," )).
Riferimenti normativi:
    - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo   18 dicembre   1997,  n.  471  (riforma  delle  sanzioni
tributarie  non  penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore  aggiunto  e  di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3,
comma  133,  lettera  q)  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento
ordinario:
    "6.   Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una  delle
dichiarazioni  di  inizio,  variazione  o  cessazione  di  attivita',
previste  nel  primo  e  terzo  comma  dell'art.  35  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta
con   indicazioni  incomplete  o  inesatte  tali  da  non  consentire
l'individuazione  del  contribuente  o  dei  luoghi ove e' esercitata
l'attivita'  o  in  cui  sono conservati libri, registri, scritture e
documenti  e'  punito  con sanzione da lire un milione a lire quattro
milioni.   La  sanzione  e'  ridotta  ad  un  quinto  del  minimo  se
l'obbligato   provvede   alla  regolarizzazione  della  dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
    -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
    "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti eseguono versamenti
unitari  delle  imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre
somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,
con  eventuale  compensazione  dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti  dei  medesimi  soggetti,  risultanti dalle dichiarazioni e
dalle  denunce  periodiche  presentate  successivamente  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Tale compensazione deve
essere  effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva.
    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti
e i debiti relativi:
      a) alle  imposte  sui redditi, alle relative addizionali e alle
ritenute  alla  fonte  riscosse  mediante versamento diretto ai sensi
dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art.
3  resta  ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
competente  sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
      b) all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi  degli
articoli  27  e  33  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art.
74;
      c) alle   imposte  sostitutive  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto;
      d) all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma 143, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      d-bis) (soppressa);
      e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa   in   una   delle   gestioni   amministrate   da   enti
previdenziali, comprese le quote associative;
      f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  dovuti dai
datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata  e  continuativa  di cui all'art. 49, comma 2, lettera a),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
      g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
      h) agli  interessi  previsti  in  caso  di pagamento rateale ai
sensi dell'art. 20;
      h-bis)  al  saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
e  del  contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31
della  legge  28 febbraio  1986,  n.  41,  come  da ultimo modificato
dall'art.  4  del  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
      h-ter)  alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  e  con  i  Ministri competenti per
settore;
      h-quater)  al  credito  d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche.
    2-bis. (soppresso).".
    - Si  trascrive il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge
qui   pubblicata,   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore  aggiunto).  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario:
    "Art.  5  (Esercizio  di  arti e professioni). - Per esercizio di
arti  e  professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da
parte  di  persone  fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di
associazioni  senza  personalita'  giuridica  costituite  tra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
    Non   si   considerano   effettuate   nell'esercizio  di  arti  e
professioni  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  ai  rapporti  di
collaborazione  coordinata e continuativa di cui all'art. 49, decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' le
prestazioni  di  lavoro  effettuate  dagli  associati nell'ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma
2,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rese  da  soggetti  che non esercitano per professione abituale altre
attivita'  di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate
nell'esercizio  di  arti  e  professioni  le  prestazioni  di servizi
derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei  protesti  esercitata  dai
segretari  comunali  ai  sensi  della  legge  12 giugno 1973, n. 349,
nonche'  le  prestazioni  di  vigilanza  e  custodia  rese da guardie
giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.".