Art. 5-bis.
            Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
((    1.  Alla  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 7:
    1) al comma 3:
      1.1)  alla  lettera  c),  sono  aggiunte, in fine, le parole: ,
relativamente  ai  quali  non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16;
      1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente;
        d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i
reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della
quale  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data di
definizione automatica ;
    2)  al  comma  4, le parole da: la definizione fino alla fine del
comma  sono  sostituite dalle seguenti: divenuti definitivi alla data
di  entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa
a  condizione  che  il  contribuente  versi,  entro  la prima data di
pagamento  degli  importi  per  la  definizione,  le  somme derivanti
dall'accertamento  parziale,  con  esclusione  delle sanzioni e degli
interessi.  Non  si  fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi  di  imposta  per  i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento  diversi  da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente  ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti ;
    3)  al  comma  5,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:  oggetto di
definizione  sono  inserite  le  seguenti: aumentati a 600 euro per i
soggetti  cui  si  applicano gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, e successive
modificazioni,  e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli  indici  di coerenza economica ; all'ottavo periodo, la parola:
2.000  euro  e  5.000  euro  sono  sostituite,  rispettivamente dalle
seguenti:  3.000  euro  e  6.000  euro e le parole: 20 giugno 2004 ed
entro  il  20 giugno 2005 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre
2003 ed entro il 20 giugno 2004 :
    4)  al  comma  6  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: I
soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui  all'articolo  62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e
nei  confronti  dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza  economica, possono effettuare la definizione automatica con
il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita' ;
    5)  al  comma  10,  secondo  periodo,  dopo le parole: secondo le
disposizioni  del  presente  articolo  sono  inserite  le seguenti: ,
esclusa  la  somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo ;
all'ultimo  periodo,  le  parole:  e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza  economica, sono
soppresse;
    6)  al  comma  14,  le  parole:  ,  tenuto  conto degli indici di
coerenza economica, sono soppresse;
    7)  al  comma  15,  dopo  le parole: entro il 31 luglio 2003 sono
inserite  le  seguenti;  ,  ovvero  entro  il  31 ottobre  2003 per i
soggetti di cui al comma 10, secondo periodo ;
    8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
        15-bis.  All'articolo  12,  comma  1, del decreto legislativo
23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: Ferma la disciplina
riguardante   le   trasmissioni  telematiche  gestite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, e le parole: entro il 30 novembre 2002
sono soppresse ;
  b) all'articolo 8:
    1)  al  comma  1,  dopo  le  parole: dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  sono  inserite  le  seguenti:  del contributo
straordinario  per  l'Europa,  di  cui  all'articolo  3,  commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
    2) al comma 3:
      2.1)   al  primo  periodo,  le  parole:  "16 marzo  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
      2.2)  dopo  il  primo  periodo, sono inseriti i seguenti: "Agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per l'omessa osservanza
degli  obblighi  di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34,
comma  6,  primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,   n.   633,   e  all'articolo  47,  comma  1,  del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, l'integrazione deve operarsi
esclusivamente  con  riferimento  all'imposta  che non avrebbe potuto
essere  computata  in  detrazione; la disposizione opera a condizione
che  il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena
di  nullita',  maggiori  importi  dovuti  almeno  pari a 300 euro per
ciascun periodo di imposta";
      2.3)  al secondo periodo, le parole: ", salvo che per i periodi
d'imposta  1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su
supporto cartaceo" sono soppresse;
      2.4)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "per ciascun periodo di
imposta"  sono soppresse; le parole; "2.000 euro" e "5.000 euro" sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "3.000 euro e "6.000
euro  , le parole: "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 , e le parole:
"17 marzo 2003 sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
      3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  "24 aprile  2003",  ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:     "Gli     istituti     previdenziali    non    comunicano
all'amministrazione  finanziaria  i dati indicati nella dichiarazione
riservata di cui vengono a conoscenza";
    4)  al  comma  5,  primo  periodo, le parole: "13 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "6 per cento";
    5) al comma 6:
      5.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
  "6.  Salvo  quanto  stabilito  al comma 7, il perfezionamento della
procedura  prevista  dal  presente  articolo  comporta  per  ciascuna
annualita'  oggetto  di  integrazione  ai  sensi  dei  commi  3 e 4 e
limitatamente  ai  maggiori  imponibili  o  alla maggiore imposta sul
valore  aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati
del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per
cento";
      5.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
  "c)  l'esclusione  ad  ogni  effetto  della punibilita' per i reati
tributari  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  5  e  10  del decreto
legislativo  10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli  482,  483,  484,  485,  489,  490, 491-bis e 492 del codice
penale,  nonche'  degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando  tali  reati  sono  stati commessi per eseguire od occultare i
predetti  reati  tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano
riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione
di  cui  alla  predetta  lettera  non si applica in caso di esercizio
dell'azione  penale  della  quale  il  contribuente  ha avuto formale
conoscenza   entro  la  data  di  presentazione  della  dichiarazione
integrativa";
      5.3.) la lettera d) e' abrogata;
    6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  "6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di
integrazione,  le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono
comunque   limitate  all'eccedenza  rispetto  alle  maggiori  imposte
corrispondenti  agli  imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto
all'imposta   sul  valore  aggiunto  e  all'eccedenza  rispetto  alle
ritenute aumentate ai sensi del comma 6";
    7)  al comma 7, le parole: "alle lettere c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "alla lettera c)".
    8) al comma 10:
  8.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito positivo,
ovvero   di   accertamento   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta  sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita'   produttive,  nonche'  invito  al  contradditorio  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  19 giugno  1997,  n. 218,
relativamente  ai  quali  non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi  degli  articoli  15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di
cui  all'articolo  41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente
ai  redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'art. 54, quinto
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione  che  il  contribuente  versi,  entro  la  prima  data  di
pagamento  degli  importi  per  l'integrazione,  le  somme  derivanti
dall'accertamento  parziale,  con l'esclusione delle sanzioni e degli
interessi.  Non si fa' luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi  di  imposta  per  i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento  diversi  da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600, del 1973, e 54,
quinto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972,  il  contribuente  ha  comunque  la facolta' di avvalersi delle
disposizioni  del  presente  articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti":
      8.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b)  e'  stata  esercitata  l'azione penale per gli illeciti di cui
alla  lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto la
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa";
    9)  al  comma 11, primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono
sostituite  dalle  seguenti: "16 maggio 2003 ; al secondo periodo, le
parole: "20 giugno 2003 sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre
2003":
      c) all'articolo 9;
    1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena
di  nullita',  tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione  delle  relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre  2002,  chiedendo  la  definizione  automatica  per  tutte le
imposte  di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente,
per l'imposta sul valore aggiunto";
    2) al comma 2:
      2,1)  alla  lettera  a),  le parole: "al 18 per cento", "16 per
cento"  e  "13  per  cento"  sono  sostituite,  rispettivamente dalle
seguenti:  "all'8  per cento", "6 per cento" e "4 per cento"; dopo le
parole:  "dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive", sono
inserite  le  seguenti: "del contributo straordinario per l'Europa di
cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,";
      2,2)  alla  lettera  b),  le  parole: "ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto,  fermi restando i versamenti minimi di cui al comma
6,  di  un  importo  pari  alla  somma  del  2 per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta
e  del  2 per cento dell'imposta detraibile nel massimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
fermi  restando  i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo
pari  alla  somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente per
le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del
2  per  cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo", le parole:
"se  l'imposta  relativa  alle operazioni imponibili ovvero l'imposta
detraibile"  sono  sostituite dalle seguenti: "se l'imposta esigibile
ovvero l'imposta detratta":
    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
    a)  a  100  euro,  per  le persone fisiche e le societa' semplici
titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni;
    b)  ai  seguenti  importi,  per  le  persone  titolari di reddito
d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni  di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
      1)  400  euro,  se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 50.000 euro;
      2)  500  euro,  se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 180.000 euro;
      3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei compensi e'
superiore a 180.000 euro;
    4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non  sono  riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri  di  cui  all'art.  3,  commi  da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma
2  del  presente  articolo  con il versamento di una somma pari a 500
euro  per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e  compensi  di  ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla
base  degli  studi  di  settore  di cui al citato articolo 62-bis del
decreto-legge  n.  331  del  1993,  e  nei  confronti  dei quali sono
riscontrabili  anomalie  negli  indici di coerenza economica, possono
effettuare  la  definizione automatica con il versamento di una somma
pari a 700 euro per ciascuna annualita'";
    5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  b),  deve  comunque essere, in ciascun periodo d'imposta
almeno pari a:
    a)  500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore
a 50.000 euro;
    b)  600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore
a 180.000 euro;
    c)  700  euro,  se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a
180.000 euro";
    6)  al  comma 7, primo periodo, dopo la parola: "originarie" sono
aggiunte   le   seguenti:  "fatta  eccezione  di  quelle  determinate
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383": il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il  riporto  a  nuovo  delle  predette  perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse";
    7)  al  comma  10,  lettera  c),  le  parole: "I predetti effetti
operano"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  predetti  effetti,
limitatamente  ai  reati  previsti  dal  codice  penale  e dal codice
civile,  operano", le parole: "di tutte le attivita'" sono sostituite
dalle  seguenti:  "delle  attivita'"; le parole: ", fermo restando la
decadenza  dal  beneficio  in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita'  medesime"  sono  soppresse; l'ultimo periodo e' sostituito
dal  seguente:  "L'esclusione  di  cui  alla  presente lettera non si
applca  in  caso  di  esercizio  dell'azione  penale  della  quale il
contribuente   ha   avuto   formale   conoscenza  entro  la  data  di
presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
    8)  al comma 12, primo periodo, le parole: ", per ciascun periodo
di  imposta,",  sono  soppresse; al medesimo comma, le parole: "2.000
euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti:
"3.000  euro" e "6.000 euro", le parole "16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30 novembre 2003 ed il 20
giugno  2004"  e  le  parole:  "17  marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "17 aprile 2003";
    9) al comma 14;
      9.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito positivo,
ovvero  avviso  di  accertamento  ai  fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta  sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  nonche'  invito  al  contraddittorio  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218,
relativamente  ai  quali  non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi  degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi
di  accertamento  parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  ovvero  di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, la definizione
e'  ammessa  a  condizione  che il contribuente versi, entro la prima
data  di  pagamento  degli  importi  per  la  definizione,  le  somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e
degli  interessi.  Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato.
Per  i  periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi
di  accertamento  diversi  da quelli di cui ai citati articoli 41-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973 e 54,
quinto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972,  il  contribuente  ha  comunque  la facolta' di avvalersi delle
disposizioni  del  presente  articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti";
      9.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b)  e'  stata  esercitare  l'azione penale per gli illeciti di cui
alla  lettera  c)  del comma 10, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica";
    10) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "16  aprile 2003"; al terzo periodo, le
parole:  "17  marzo  2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2003";
  d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
  "Art.  9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1.
Le  sanzioni  previste  dall'articolo  13  del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  471,  non  si  applicano  ai  contribuenti  e ai
sostituti  d'imposta  che  alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai
pagamenti   delle   imposte   o   delle   ritenute  risultanti  dalle
dichiarazioni  annuali  presentate  entro  il 31 ottobre 2003, per le
quali  il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data.
Se  gli  importi  da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per  le  persone  fisiche,  la  somma  di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti,  la  somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere
versati  in  tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
  2.  Se  le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1  non  sono  dovute  limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data  del  16  aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative  scadenze  del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute  anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i
soggetti  interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato
eseguito  per  fatto  doloso  di terzi denunciato, anteriormente alla
data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
  3.  Per  avvalersi  delle  disposizioni  dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati  sono  tenuti a presentare una dichiarazione integrativa,
in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari
abilitati  indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in
apposito  prospetto  le  imposte  o  le  ritenute  dovute per ciascun
periodo  di  imposta  e i dati del versamento effettuato, nonche' gli
estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
  4.  Sulla  base  della  dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo,  o  al  loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento
con  ingiunzione,  non  ancora  versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre  che  il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al
rimborso  di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete  altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se
i  soggetti  interessati  dimostrano  che  il versamento non e' stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi  denunciato,
anteriormente   alla   data   del   31  dicembre  2002  all'autorita'
giudiziaria.  Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme
da  versare,  diverse  da  quelle  iscritte  a  ruolo,  devono essere
maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo";
    e)  all'articolo  10,  comma  1,  dopo le parole: "della presente
legge,"  sono  inserite  le  seguenti:  "in  deroga alle disposizioni
dell'articolo  3,  comma  3,  della legge 27 luglio 2000, n. 212"; al
medesimo  comma, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"due anni";
    f) all'articolo 11:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: "(Definizione
agevolata  ai  fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle  successioni  e  donazioni  e  sull'incremento  di valore degli
immobili. Proroga di termini)";
      2) al comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  "16  aprile  2003";  le  parole: "a condizione che non sia
stato  precedentemente  notificato avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione
che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o
ai  sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3,
comma  3,  della  legge  27 luglio  2000,  n.  212,  i termini per la
rettifica  e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di
due anni";
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le  violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di  cui  al  comma  1, possono essere definite con il pagamento delle
maggiori   imposte  a  condizione  che  il  contribuente  provveda  a
presentare   entro   il   16  aprile  2003  istanza  con  contestuale
dichiarazione    di    non   volere   beneficiare   dell'agevolazione
precedentemente  richiesta.  La  disposizione non si applica qualora,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sia stato
notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  delle  maggiori
imposte";
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Se  alla  data  di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi  i  termine  per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti
annuali  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni  e  interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003";
    g) all'articolo 12:
      1)  al  comma  1,  le  parole: "30 giugno 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2000";
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Nei  sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1
gennaio  1997  e  il  31  dicembre  2000, i concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della    facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,   versando
contestualmente  almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme  riscosse,  ai  concessionari  spetta  un  aggio  pari al 4 per
cento";
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Restano  comunque  dovute  per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
    h) all'articolo 14:
      1)  al  comma  2,  primo  periodo,  sono  aggiunte, in fine, le
parole:  "nonche'  negli  altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni";
      2)  al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  "comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5";
      3)  al  comma  5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento", al primo periodo, dopo
le parole: "in corso a tale data" sono inserite le seguenti: "nonche'
negli  altri  libri  e registri relativi ai medesimi periodi previsti
dalle  vigenti  disposizioni";  dopo  le  parole:  "e'  dovuta", sono
inserite  le  seguenti:  ",  entro  il  16  aprile  2003,"; al quinto
periodo,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: ", a condizione che i
soggetti  si  siano  avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9
relativamente alle imposte sui redditi";
      4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o  di  destinazione  a  finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale  e  familiare  dell'imprenditore delle
attivita'  regolarizzate  e assoggettate ad imposta sostitutiva nella
misura  del  6  per  cento,  in data anteriore a quella di inizio del
terzo  periodo  di  imposta  successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre  2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione,
e'  attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata";
    i) all'articolo 15:
    1)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione degli
accertamenti,   degli   atti   di   contestazione,  degli  avvisi  di
irrogazione  delle  sanzioni,  degli  inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)";
    2)  al  comma  1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono
inserite  le  seguenti:  ",  indennita' di mora", e sono aggiunte, in
fine, le parole: "salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)";
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La definizione non e'
ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74,  di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione";
    3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere a),
b),  e c), le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite
dalle seguenti: "maggiori imposte, ritenute e contributi";
    4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni  per  i  quali alla data di entrata in vigore della presente
legge  non  sono  ancora  spirati  i  termini per la proposizione del
ricorso  possono  essere  definiti  mediante  il pagamento del 10 per
cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione";
    5) al comma 4:
      5.1)  all'alinea,  le  parole:  "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003";
      5.2) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "18 per cento";
      5.3)  alla  lettera b), le parole: "l'aliquota applicabile alle
operazioni  risultanti  dal"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel";
      5.4) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  "b-bis)  per  le violazioni per le quali non risulta applicabile la
procedura  di  irrogazione  immediata  prevista  dall'articolo 17 del
decreto   legislativo   18   dicembre  1997,  n.  472,  e  successive
modificazioni,   riducendo  del  90  per  cento  le  sanzioni  minime
applicabili;
  b-ter)  per  le  violazioni  concernenti  l'omessa effettuazione di
ritenute  e  il  conseguente omesso veramente da parte del sostituito
d'imposta,  riducendo  del  65  per  cento l'ammontare delle maggiori
ritenute omesse risultante dal verbale stesso";
    6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo,   le   violazioni  di  cui  all'articolo 3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 19.
  4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.";
    7) al comma 5:
      7.1)  al  primo  periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le
modalita'  previste  dall'art.  17  del  decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e successive modificazioni, esclusa la compensazione
ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti "16 aprile 2003, secondo
le  ordinarie  modalita'  previste  per  il  versamento  diretto  dei
relativi  tributi,  esclusa  in  ogni  caso la compensazione prevista
dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni";
      7.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro"
sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "3.000 euro" e
"6.000  euro",  le  parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30 novembre 2003 ed il 20 giugno
2004",  e  le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"17 aprile 2003";
    8)  al  comma  7,  l'ultimo  periodo  e' sostituito: "e' altresi'
esclusa,   per  le  definizioni  perfezionate,  l'applicazione  delle
sanzioni  accessorie  di  cui  all'art. 12 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  471,  e  all'art.  21 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
applica  in  caso  di  esercizio  dell'azione  penale  della quale il
contribuente   ha   avuto   formale   conoscenza  entro  la  data  di
perfezionamento della definizione";
    9)  al  comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti:  "18 aprile 2003"; dopo le parole "di cui al comma 1", sono
inserite le seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis";
    1) all'articolo 16:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Le  liti  fiscali  pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle
commissioni  tributarie  o  al  giudice  ordinario  in ogni grado del
giudizio  e  anche  a  seguito  di  rinvio possono essere definite, a
domanda   del  soggetto  che  ha  proposto  l'atto  introduttivo  del
giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
    a)  se  il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150
euro;
    b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
      1)  il  10  per  cento  del  valore  della  lite,  in  caso  di
soccombenza  dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima
o  unica  pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, dalla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
      2)  il  50  per  cento  del  valore  della  lite,  in  caso  di
soccombenza   del   contribuente   nell'ultima   o   unica  pronuncia
giurisdizionale    non    cautelare    resa,    sul   merito   ovvero
sull'ammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del  giudizio,  alla
predetta data;
      3)  il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla
medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non
sia  stata  gia'  resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare
sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto  introduttivo del
giudizio";
    2)  al  comma  2,  primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "16 aprile 2003"; al quarto periodo, le
parole:  "17  marzo  2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2003";
    3) al comma 3:
      3.1)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole: "per lite pendente,
quella"    sono    inserite   le   seguenti:   "in   cui   e'   parte
dell'amministrazione finanziaria dello Stato";
      3.2)   alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  "al  netto  degli
interessi" sono inserite le seguenti: "delle indennita' di mora";
    4)  al  comma  4,  dopo la parola: "versamento", sono inserite le
seguenti:  ",  se  dovuto ai sensi del presente articolo", le parole:
"21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti "21 aprile 2003";
    5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle  gia'  versate  prima  della  presentazione  della  domanda di
definizione,  per  effetto  delle  disposizioni vigenti in materia di
riscossione  in  pendenza  di  lite.  Fuori  dai  casi di soccombenza
dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato  previsti al comma 1,
lettera  b),  la definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per  il  perfezionamento  della  definizione stessa. Restano comunque
dovute  per  intero  le  somme  relative  ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea";
    6) al comma 6 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
  "Per  le  liti  fiscali  che  possono  essere definite ai sensi del
presente  articolo  sono  altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i
termini  per  la  proposizione  di  ricorsi, appelli controdeduzioni,
ricorsi  per  cassazione,  controricorsi  e  ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio";
  7) il comma 7 e' abrogato;
  8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalla
seguente:  "competenti",  dopo  le  parole:  "corti  di appello" sono
inserite  le seguenti: "nonche' alla Corte di cassazione"; le parole:
"30  giugno  2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2003";
le parole: "31 luglio 2005"; ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2004";
  9) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
  "9-bis.   Per   l'estinzione  dei  giudizi  pendenti  innanzi  alla
Commissione  tributaria  centrale  all'esito  della definizione della
lite  trova  applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla  quale  e'  stato  assegnato  il ricorso puo' delegare un membro
della  Commissione  a  dichiarare  cessata la materia del contendere,
mediante  emissione  di  ordinanze  di  estinzione;  il  termine  per
comunicare  la  data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni";
  10)   al   comma  10,  le  parole:  "fatta  salva  la  disposizione
dell'ultimo  periodo  del  comma  5"  sono sostituite dalle seguenti:
"fatte salve le disposizioni del comma 5";
  m)  all'articolo  17,  comma  1,  le  parole:  "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
  n)   all'articolo 20,   i   commi   da   1   a   5  sono  abrogati;
conseguentemente, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Norme in
materia  di  redditi  di  fonte  estera  e  di trasferimenti da e per
l'estero)";
  o)  all'articolo  22,  comma  5,  e'  aggiunto, in fine il seguente
periodo:  "Resta  ferma  la disciplina dello spettacolo viaggiante in
relazione  alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al
gettone  azionato  a  ruspe,  pesca  verticale  di abilita', inseriti
nell'elenco  istituto  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo
1968,  n.  337,  di  cui  al  decreto interministeriale del Ministero
dell'interno  e  del  Ministero  del  turismo  e dello spettacolo del
10 aprile   1991,  e  successive  modificazioni  che  risultino  gia'
installati  al  31 dicembre  2002,  nelle  attivita' dello spettacolo
viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968".
  2. Dopo  l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472,  e  successive  modificazioni,  e' inserito il seguente:   "Art.
16-bis   (Disposizioni  per  l'accelerazione  dell'irrogazione  delle
sanzioni).  -  1.  L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16,
relativo     alle     violazioni    dall'articolo 6,    comma 3,    e
dall'articolo 11,  commi 5  e  6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,   n.   471,   e  successive  modificazioni,  e'  notificato  al
trasgressore   entro   novanta   giorni   dalla  contestazione  della
violazione,  ovvero  entro  centottanta  giorni  se  la notifica deve
essere  eseguita nei confronti di soggetto non residente.   2. Per le
violazioni  previste  al  comma 1, il termine di decadenza di un anno
previsto  dall'articolo 16,  comma  7, e' ridotto alla meta'.   3. Le
disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle violazioni
constatate  a  decorrere dal 1 aprile 2003".   3. Le maggiori entrate
derivanti  dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in
via  prioritaria  agli  interventi per la ricostruzione e per i danni
causati dalle calamita' naturali verificatesi nel corso del 2002 )).
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a),
          del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
          di   lavoro   autonomo  per  gli  anni  pregressi  mediante
          autoliquidazione).  -  1. I soggetti titolari di reddito di
          impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i
          soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli
          imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad
          annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state
          presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le
          disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione
          automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta,
          ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative
          addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si
          perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione,
          dei   tributi  derivanti  dai maggiori  ricavi  o  compensi
          determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
          in alternativa:
                a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si
          applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
                b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in
          ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
                c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche
          raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi
          produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di
          compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
          di  redditivita',  risultanti  dalle dichiarazioni, qualora
          non   siano  determinabili  i  ricavi  o  compensi  con  le
          modalita' di cui alle lettere a) e b).
              2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
          al   comma   l,   dagli   imprenditori   agricoli  titolari
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
          successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di
          allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da
          parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene
          mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna
          annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
          calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
              3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
          esclusa per i soggetti:
                a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione,
          ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
          o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui
          all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986;
                b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
          annuo superiore a 5.164.569 euro;
                c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;
                d)  nei  cui  riguardi  e'  stata esercitata l'azione
          penale  per  i  reati  previsti  dal decreto legislativo 10
          marzo  2000,  n.  74,  della quale il contribuente ha avuto
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
              4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui
          all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni,
          relativi  a  redditi  oggetto della definizione automatica,
          ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
          e  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento
          degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
          agli  articoli  41-bis  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e 54, quinto comma,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  il contribuente ha comunque la facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni  del presente articolo fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti.
              5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
          comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
          versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
          la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento
          entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
          metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al
          contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore
          ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
          per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri
          soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti
          gli   interessi   e   le   sanzioni.   Le maggiori  imposte
          complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica
          sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte
          eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
          l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli
          importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
          di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita'
          oggetto di definizione, aumentati a 600 euro per i soggetti
          cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art.
          62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei
          quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
          economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo
          precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
          somma  di  3.000 euro e, per gli altri soggetti la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed
          entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
          a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
          delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
          eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive
          scadenze, e gli interessi legali.
              6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
          ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base
          degli   studi   di  settore  di  cui  all'art.  62-bis  del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
          euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 600 euro per ciascuna annualita'.
              7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa
          si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti
          nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se
          la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle
          ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
          luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
          valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
              8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
          lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto
          delle  eventuali  perdite risultanti dalla dichiarazione. E
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
          delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di
          impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la
          definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero
          della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
          delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
          applicazione di interessi.
              9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei
          contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per
          cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
          per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
              10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
          nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in
          forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno
          effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita'
          del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          definizione,  entro  il  20  luglio  2003.  La  definizione
          automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei
          redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il
          versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003,
          secondo  le  disposizioni del presente articolo, escluse le
          somme  di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo: gli
          interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
          17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti
          indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce
          titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle
          persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti
          in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la
          definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o
          associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale
          non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare
          rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma
          associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
          a  norma  del  comma  6  dai  predetti soggetti che abbiano
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
          cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora
          abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non
          inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri
          di  cui  all'art.  3,  commi  da  181  a  189,  della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
              11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del
          codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale,
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro
          autonomo,  l'esercizio  dei poteri di cui agli articoli 32,
          33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
          agli  articoli  51,  52, 54 e 55 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle
          presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione
          dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione
          dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo
          precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante
          esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di
          definizione in suo possesso.
              12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne'
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
          e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
          quanto previsto dal comma 9.
              13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
          del  calcolo  delle maggiori  imposte  dovute  ai sensi del
          presente  articolo.  La definizione automatica non modifica
          l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti
          dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui
          redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul
          valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive.
              14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
          delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
          le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le
          metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi
          previsti   al   comma   1,   nonche'   i   criteri  per  la
          determinazione  delle  relative maggiori  imposte, mediante
          l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
          periodo di imposta.
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
          esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
          comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti,
          da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero
          entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
          secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo
          quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
          in ogni caso la compensazione ivi prevista.
              15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo
          23  gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: "Ferma la
          disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze," e le parole:
          "entro il 30 novembre 2002" sono soppresse.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322,
          possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente
          articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie
          presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
          precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli
          delle dichiarazioni integrative presentate.".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  come  modificato  dall'art.  5-bis,  lettera  b)  del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n. 282, introdotto dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili  per gli anni
          pregressi).  -  1.  Le  dichiarazioni  relative  ai periodi
          d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione
          sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere
          integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo.
          L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
          redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
          dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dall'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario
          per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi
          previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
          I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono
          integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo,
          le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al
          presente comma.
              2. Soppresso.
              3.   L'integrazione  si  perfeziona  con  il  pagamento
          dei maggiori   importi  dovuti  entro  il  16 aprile  2003,
          mediante   l'applicazione  delle  disposizioni  vigenti  in
          ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel
          comma  1  nonche'  dell'intero  ammontare  delle ritenute e
          contributi,  sulla base di una dichiarazione integrativa da
          presentare,  entro  la  medesima  data,  in luogo di quella
          omessa  ovvero  per rettificare in aumento la dichiarazione
          gia'  presentata.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  per  l'omessa  osservanza  degli obblighi di cui
          agli  articoli  17,  terzo  e  quinto comma, e 34, comma 6,
          primo  periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
          l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
          all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in
          detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il
          contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art.
          9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere
          indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti
          almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
          predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via
          telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli
          intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  accedano,  per le persone fisiche, la
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
          due  rate, di pari importo, entro il 20 novembre 2003 ed il
          20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina
          l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle
          somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione
          integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di
          ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non
          dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o
          agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di
          detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente
          dichiarate;      la      differenza      tra      l'importo
          dell'eventuale maggior     credito     risultante     dalla
          dichiarazione   originaria   e  quello  del  minor  credito
          spettante   in  base  alla  dichiarazione  integrativa,  e'
          versata   secondo   le   modalita'  previste  dal  presente
          articolo.   E'  in  ogni  caso  preclusa  la  deducibilita'
          delle maggiori   imposte   e  contributi  versati.  Per  le
          ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative non puo'
          essere  esercitata  la rivalsa sui percettori delle somme o
          dei  valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle
          somme  dovute  ai  sensi del presente comma sono effettuati
          secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  17 del decreto
          legislativo   9 luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
              4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e
          versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma l,
          ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione
          delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
          cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
          integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
          dichiarazione  integrativa  riservata, versano, entro il 24
          aprile   2003,   le maggiori   somme   dovute   secondo  le
          disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto
          legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di
          cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e
          comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare
          complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei
          nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la
          dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la
          rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali
          non   comunicano  all'amministrazione  finanziaria  i  dati
          indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a
          conoscenza.
              5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
          con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non
          residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
          sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per
          cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta
          imposta   sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  dei
          commi 3 e 4.
              6. Salvo    quanto    stabilito    al    comma 7,    il
          perfezionamento   della  procedura  prevista  dal  presente
          articolo   comporta  per  ciascuna  annualita'  oggetto  di
          integrazione  ai  sensi  dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
          maggiori  imponibili  o  alla  maggiore  imposta sul valore
          aggiunto   risultanti   dalle   dichiarazioni   integrative
          aumentati  del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
          aumentate del 50 per cento:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
          contributivo;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
          nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al
          comma 5,  e  ove  ricorra  la  ipotesi  di cui all'art. 14,
          comma 4,  delle  sanzioni  previste  dalle disposizioni sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto 1990, n. 227.
                c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
          i  reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis  e  492  del  codice penale, nonche' dagli articoli
          2621,  2622  e  2623  del  codice civile, quando tali reati
          siano  stati  commessi per eseguire od occultare i predetti
          reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
          riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione tributaria.
          L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
          caso   di  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          presentazione della dichiarazione integrativa.
                d) abrogata.
              6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita'
          oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
          ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza
          rispetto    alle maggiori   imposte   corrispondenti   agli
          imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta
          sul   valore   aggiunto   ed  all'eccedenza  rispetto  alle
          ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.
              7. Per  i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
          del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
          alla  lettera  c)  del  medesimo comma operano a condizione
          che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4,
          si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita'
          detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
              8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
          nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se
          considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
              9. In  caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4
          puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
          estintivi  e  di  esclusione  della  punibilita'  di cui ai
          commi 6  e 7  con  invito a controllare la congruita' delle
          somme  di  cui  ai  commi 3 e 5, in relazione all'ammontare
          dei maggiori  redditi e imponibili nonche' delle ritenute e
          dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
              10. Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
          16;  in  caso  di  avvisi  di  accertamento di cui all'art.
          41-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di
          cui  all'art.  54, quinto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per l'integrazione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e  degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per i periodi di imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati articoli 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti.
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          presentazione della dichiarazione integrativa.
              11.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda
          coniugale  non  gestita  in forma societaria e dell'impresa
          familiare,    che   hanno   presentato   la   dichiarazione
          integrativa  secondo  le  modalita'  del presente articolo,
          comunicano,  entro  il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
          presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
          da   parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei  redditi
          prodotti  in  forma  associata  si  perfeziona presentando,
          entro  16 settembre  2003,  la dichiarazione integrativa di
          cui  al  comma 3  e versando contestualmente le imposte e i
          relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
          comma 3.  La  presentazione della dichiarazione integrativa
          da  parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
          comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento,  ai  sensi
          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nei  confronti  dei  soggetti che non hanno
          integrato i redditi prodotti in forma associata.
              12. La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione  dei
          redditi  e  degli imponibili ai sensi del presente articolo
          non  genera  obbligo  o  facolta' della segnalazione di cui
          all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
          effettuata  ai  sensi del presente articolo non costituisce
          notizia di reato.
              13. Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative
          del presente articolo.".
              - Il  testo  dell'art. 9. della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come  modificato dall'art. 5-bis, lettera c), del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n. 282, introdotto dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.   9   (Definizione   automatica   per   gli  anni
          pregressi).  -  1.  I  contribuenti, al fine di beneficiare
          delle  disposizioni di cui al presente articolo, presentano
          una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
          dell'art.  8,  concernente,  a  pena  di  nullita', tutti i
          periodi   d'imposta   per   i   quali   i  termini  per  la
          presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono scaduti
          entro   il   31 ottobre   2002,  chiedendo  la  definizione
          automatica   per  tutte  le  imposte  di  cui  al  comma 2,
          lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
          valore  aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
          automatica   i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata,
          nonche'  i  redditi  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, ferma
          restando,  per  i  predetti  redditi,  la  possibilita'  di
          avvalersi   della   dichiarazione  integrativa  di  cui  al
          medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.".
              2. La  definizione  automatica  si  perfeziona  con  il
          versamento per ciascun periodo d'imposta:
                a) ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e relative
          addizionali,   delle   imposte   sostitutive,  dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'  produttive,  del  contributo
          straordinario  per  l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
          seguenti  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, nonche'
          dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese, fermi
          restando  i  versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
          importo  pari  all'8  per cento delle imposte lorde e delle
          imposte    sostitutive   risultanti   dalla   dichiarazione
          originariamente  presentata;  se  ciascuna  imposta lorda o
          sostitutiva   e'   risultata   di   ammontare  superiore  a
          10.000 euro,  la  percentuale  applicabile all'eccedenza e'
          pari  al  6 per  cento  mentre se e' risultata di ammontare
          superiore  a  20.000  euro,  la  percentuale  applicabile a
          quest'ultima eccedenza e' pari al 4 per cento.
                b)  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
          restando  i  versamenti  minimi  di  cui  al comma 6, di un
          importo  pari  alla  somma  del  2 per  cento  dell'imposta
          relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle prestazioni di
          servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
          e'  divenuta  esigibile  nel periodo d'imposta, e del 2 per
          cento   dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se
          l'imposta esigibile, ovvero l'imposta detratta superano gli
          importi  di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili a
          ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per cento, e se i
          predetti  importi  di  imposta  superano  300.000  euro  le
          percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari
          all'1 per cento.".
              3. Il  versamento  delle  maggiori imposte calcolate in
          base  al  comma 2,  lettera a),  deve  comunque essere, per
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
                a) a  100  euro, per le persone fisiche e le societa'
          semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
          da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
                b) ai  seguenti  importi,  per le persone titolari di
          reddito  d'impresa,  per  gli esercenti arti e professioni,
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  nonche'  per  i soggetti di cui
          all'art. 87 del medesimo testo unico:
                  1) 400 euro,   se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei
          compensi non e' superiore a 50.000 euro;
                  2) 500 euro,   se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei
          compensi non e' superiore a 180.000 euro;
                  3) 600 euro,   se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei
          compensi e' superiore a 180.000 euro.
              3-bis.   I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
          sulla  base  dei  parametri di cui all'art. 3, commi da 181
          a 189,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
          ai  fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
          articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
          ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
          e   compensi   di   ammontare   non   inferiore   a  quelli
          determinabili  sulla  base degli studi di settore di cui al
          citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
          confronti  dei  quali  sono  riscontrabili  anomalie  negli
          indici   di   coerenza  economica,  possono  effettuare  la
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari
          a 700 euro per ciascuna annualita'.
              4. Ai  fini  della  definizione  automatica, le persone
          fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
          sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, il
          titolare  e  i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
          il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
          in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
          integrativa,  per  ciascun  periodo  d'imposta, l'ammontare
          dell'importo   minimo   da   versare  determinato,  con  le
          modalita'  indicate  nel  comma 3,  lettera b),  in ragione
          della  propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
          importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
              5. In  presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
          deve essere versato quello di ammontare maggiore.
              6. Il  versamento  delle maggiori  imposte calcolate in
          base  al  comma 2,  lettera b),  deve  comunque  essere, in
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
                a) 500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 50.000 euro;
                b) 600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
          e' superiore a 180.000 euro;
                c) 700  euro,  se  l'ammontare del volume d'affari e'
          superiore a 180.000 euro.
              7.  Ai  fini della definizione automatica e' esclusa la
          rilevanza  a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite
          risultanti  dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
          di  quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
          di cui a all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
          riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
          versamento  di una somma pari al 10 per cento delle perdite
          stesse. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta
          chiusi  in  perdita  o  in  pareggio  e' versato un importo
          almeno  pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b),
          per ciascuno dei periodi stessi.
              8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
          relative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, e' dovuto, per
          ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
          a  1.500 euro  per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
          87 del medesimo testo unico.
              9. La  definizione automatica, limitatamente a ciascuna
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni;  le variazioni dei dati
          dichiarati  non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
          imposte   dovute   ai   sensi  del  presente  articolo.  La
          definizione   automatica   non   modifica  l'importo  degli
          eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
          presentate  ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative
          addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La
          dichiarazione  integrativa  non  costituisce  titolo per il
          rimborso   di   ritenute,   acconti   e  crediti  d'imposta
          precedentemente  non  dichiarati, ne' per il riconoscimento
          di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza,
          ovvero   di   detrazioni   d'imposta   diverse   da  quelle
          originariamente dichiarate.
              10. Il  perfezionamento  della  procedura  prevista dal
          presente articolo comporta:
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
          tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
                c) l'esclusione   della   punibilita'   per  i  reati
          tributari  di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,  nonche'  per i reati
          previsti  dagli  articoli  482,  483,  484,  485, 489, 490,
          491-bis  e  492  del  codice penale, nonche' dagli articoli
          2621,  2622  e  2623  del  codice civile, quando tali reati
          siano  stati  commessi per eseguire od occultare i predetti
          reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
          riferiti  alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i
          predetti  effetti,  limitatamente  ai  reati  previsti  dal
          codice  penale  e  dal  codice civile, operano a condizione
          che,  ricorrendo  le  ipotesi  di cui all'art. 14, comma 5,
          della  presente  legge  si  provveda  alla regolarizzazione
          contabile,  delle  attivita',  anche  detenute  all'estero,
          secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla
          presente  lettera  non  si  applica  in  caso  di esercizio
          dell'azione  penale  della  quale  il contribuente ha avuto
          formale  conoscenza  entro  la  data di presentazione della
          dichiarazione per la definizione automatica.
              11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
          cui  all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
          alla  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  attivita'
          detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi previste,
          ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso di
          parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
              12.  Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del
          presente articolo eccedano complessivamente, per le persone
          fisiche,  la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti,
          la somma di 6.000 euro gli importi eccedenti possono essere
          versati  in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre
          2003  ed  il  20 giugno  2004,  maggiorati  degli interessi
          legali  a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento
          delle   predette  eccedenze  entro  le  date  indicate  non
          determina l'inefficacia della integrazione, per il recupero
          delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.
              13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
          presentato  la  dichiarazione  riservata  puo' opporre agli
          organi  competenti  gli  effetti preclusivi, estintivi e di
          esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
          a  controllare  la  congruita'  delle somme versate ai fini
          della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
              14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano qualora:
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
          della  presente  legge;  in  caso di avvisi di accertamento
          parziale  di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
          di  pagamento  degli  importi  per la definizione, le somme
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
          sanzioni  e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
          quanto  gia'  pagato.  Per  i periodi d'imposta per i quali
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
          quelli  di  cui  ai  citati articoli 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
          restando gli effetti dei suddetti atti;
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
          illeciti  di  cui alla lettera c) del comma 10, della quale
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
          di  presentazione  della  dichiarazione  per la definizione
          automatica;
                c) il  contribuente  abbia omesso la presentazione di
          tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
          comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
              15.  Le  preclusioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma 14  si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
          d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
          ivi  indicati.  La definizione automatica non si perfeziona
          se  essa  si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli
          contenuti  nella  dichiarazione originariamente presentata,
          ovvero  se  la  stessa  viene  effettuata  dai soggetti che
          versano  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 14 del presente
          articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
          che,  in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
          risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
          definitivi.
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
          successive    modificazioni,    possono   avvalersi   delle
          disposizioni  di  cui al presente articolo sulla base delle
          dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della
          facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
          agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative
          presentate.
              17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000 euro,  gli importi eccedenti
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.".
              18.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative
          del presente articolo.".
              - Il  testo  dell'art.  10,  comma  1,  della  legge 27
          dicembre  2002,  n.  289,  come modificato dall'art. 5-bis,
          comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, introdotto dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1. Per  i  contribuenti  che  non  si  avvalgono delle
          disposizioni  recate dagli articoli da 7 a 9 della presente
          legge,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
          della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  i termini di cui
          all'art.  43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art.  57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, sono
          prorogati di due anni.".
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
          f),  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  11  (Definizione agevolata ai fini delle imposte
          di  registro,  ipotecaria,  catastale,  sulle successioni e
          donazioni  e  sull'incremento  di  valore  degli  immobili.
          Proroga  di  termini).  -  1.  Ai  fini  delle  imposte  di
          registro,   ipotecaria,   catastale,  sulle  successioni  e
          donazioni  e  sull'incremento di valore degli immobili, per
          gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
          e  le  scritture  private  registrate  entro la data del 30
          novembre  2002  nonche'  per  le denunce e le dichiarazioni
          presentate  entro la medesima data, i valori dichiarati per
          i  beni  ovvero  gli  incrementi di valore assoggettabili a
          procedimento  di  valutazione sono definiti, ad istanza dei
          contribuenti  da  presentare  entro  il 16 aprile 2003, con
          l'aumento  del 25 per cento, a condizione che non sia stato
          notificato    avviso    di    rettifica    e   liquidazione
          della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
          non  sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva
          di  effetti,  in  deroga  all'art.  3, comma 3, della legge
          27 luglio  2000,  n.  212,  i termini per la rettifica e la
          liquidazione  della maggiore  imposta sono prorogati di due
          anni.
              1-bis.  Le  violazioni  relative  all'applicazione, con
          agevolazioni  tributarie, delle imposte su atti, scritture,
          denunce  e  dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
          definite   con   il   pagamento  delle maggiori  imposte  a
          condizione  che il contribuente provveda a presentare entro
          il  16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di
          non  voler  beneficiare  dell'agevolazione  precedentemente
          richiesta.  La  disposizione  non  si applica qualora, alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, sia stato
          notificato    avviso    di    rettifica    e   liquidazione
          delle maggiori imposte.
              2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
          ufficio  dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
          corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e
          interessi.
              3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
          entro  sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di
          liquidazione,   la  domanda  di  definizione  e'  priva  di
          effetti.
              4. Se  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge  sono  decorsi  i termini per la registrazione ovvero
          per  la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
          per  l'esecuzione  dei versamenti annuali di cui al comma 3
          dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta  di  registro,  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, non sono dovute
          sanzioni  e  interessi qualora si provveda al pagamento dei
          tributi  e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
          16 aprile 2003.".
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come  modificato dall'art. 5-bis comma 1, lettera
          g),  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi).
          -  1.  Relativamente  ai carichi inclusi in ruoli emessi da
          uffici  statali  e  affidati  ai concessionari del servizio
          nazionale  della  riscossione  fino  al 31 dicembre 2000, i
          debitori  possono  estinguere il debito senza corrispondere
          gli interessi di mora e con il pagamento:
                a) di  una  somma  pari  al 25 per cento dell'importo
          iscritto a ruolo;
                b) delle  somme  dovute al concessionario a titolo di
          rimborso  per le spese sostenute per le procedure esecutive
          eventualmente effettuate dallo stesso.
              2. Nei  sessanta giorni successivi alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  disposizione, relativamente ai
          ruoli  affidati  tra  il  1  gennaio 1997 ed il 31 dicembre
          2000,  i concessionari informano i debitori di cui al comma
          1  che,  entro  il  16  aprile  2003, possono sottoscrivere
          apposito  atto  con  il quale dichiarano di avvalersi della
          facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,  versando
          contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
          medesimo  comma  1.  Il residuo importo e' versato entro il
          16 aprile 2004.  Sulle  somme  riscosse,  ai  concessionari
          spetta un aggio pari al 4 per cento.
              2-bis.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              3. Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle
          entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2
          e  sono  stabilite  le  modalita' di versamento delle somme
          pagate  dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte
          dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
          di  invio  dei relativi flussi informativi e di definizione
          dei rapporti contabili connessi all'operazione.".
              - Il  testo  dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
          h),  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  14 (Regolarizzazione delle scritture contabili).
          -  1.  Le  societa'  di  capitali e gli enti equiparati, le
          societa'  in  nome  collettivo  e in accomandita semplice e
          quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli
          enti  non  commerciali,  relativamente ai redditi d'impresa
          posseduti,  che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di cui
          all'art.  8,  possono  specificare  in apposito prospetto i
          nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
          attivi   e   passivi,   da  cui  derivano  gli  imponibili,
          i maggiori  imponibili  o  le minori perdite indicati nelle
          dichiarazioni    stesse;    con    riguardo   ai   predetti
          imponibili, maggiori  imponibili  o  minori  perdite non si
          applicano  le  disposizioni  del  comma  4 dell'art. 75 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  e  del terzo comma dell'art. 61
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni.  Il predetto
          prospetto  e'  conservato per il periodo previsto dall'art.
          43,   primo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni,   e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su
          richiesta dell'ufficio competente.
              2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai
          sensi   del  comma  1,  i  soggetti  ivi  indicati  possono
          procedere  ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle
          scritture  contabili  apportando  le conseguenti variazioni
          nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
          al  31  dicembre  2002,  ovvero  in  quelli  del periodo di
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti   disposizioni.  Le  quantita'  e  i  valori  cosi'
          evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'   produttive   relative  ai  periodi  di  imposta
          successivi,  con  esclusione  dei  periodi  d'imposta per i
          quali  non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
          ai  sensi  dell'art.  8,  salvo  che  non  siano oggetto di
          accertamento o rettifica d'ufficio.".
              3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 possono altresi'
          procedere,  nei  medesimi documenti di cui al comma 2, alla
          eliminazione  delle  attivita' o delle passivita' fittizie,
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
          effettivi.  Dette  variazioni  non  comportano emergenza di
          componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
          del  reddito  d'impresa  ne'  la  deducibilita' di quote di
          ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
          dei relativi Fondi.
              4.  I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
          delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
          procedere,   nel   rispetto  dei  principi  civilistici  di
          redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
          sensi  dei  commi  da  1  a  3,  delle  attivita'  detenute
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
          anche  dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
          8.  Dette  attivita'  si  considerano  riconosciute ai fini
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
          imposta  successivo  a  quello  chiuso  o  in  corso  al 31
          dicembre 2002.
              5.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che si sono avvalsi
          delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
          regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma
          3  con  gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei
          principi   civilistici  di  redazione  del  bilancio,  alle
          iscrizioni  nell'inventario,  nel rendiconto o nel bilancio
          chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
          imposta  in  corso a tale data, nonche' negli altri libri e
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni di attivita' in precedenza omesse; in
          tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e'
          dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta sostitutiva del
          6  per  cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di
          cui  al  periodo precedente e' dovuta anche con riferimento
          alle   attivita'   detenute   all'estero   alla   data  del
          31 dicembre  2001  che  siano  oggetto  di regolarizzazione
          contabile  ai  sensi del periodo precedente. In tale ultima
          ipotesi  si  applicano  le modalita' dichiarative di cui ai
          commi  3  e  4 dell'art. 8. L'imposta sostitutiva del 6 per
          cento  non  e'  dovuta  se i soggetti si sono avvalsi anche
          della facolta' prevista dal comma 5 dell'art. 8. I maggiori
          valori  iscritti ai sensi del presente comma si considerano
          riconosciuti   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  a
          decorrere  dal terzo periodo di imposta successivo a quello
          chiuso   o   in   corso  al  31  dicembre  2002.  L'imposta
          sostitutiva  e'  indeducibile  ai  fini  delle  imposte sui
          redditi    e   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  a  condizione  che i soggetti si siano avvalsi
          delle  disposizioni  di  cui  all'art. 9 relativamente alle
          imposte sui redditi.
              6.   Nel   caso   di  cessione  a  titolo  oneroso,  di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al consumo personale e
          familiare  dell'imprenditore  delle attivita' regolarizzate
          ed  assoggettate  ad imposta sostitutiva nella misura del 6
          per  cento,  in data anteriore a quella di inizio del terzo
          periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
          31   dicembre  2002,  al  soggetto  che  ha  effettuato  la
          regolarizzazione,  e'  attribuito  un credito d'imposta, ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche o
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.".
              - Il  testo  dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
          i),  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di
          contestazione,  degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
          degli  inviti  al contraddittorio e dei processi verbali di
          constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge non
          sono  ancora  spirati  i  termini  per  la proposizione del
          ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli
          5  e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per
          i  quali,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i
          processi  verbali  di constatazione relativamente ai quali,
          alla data di entrata in vigore della presente legge, non e'
          stato  notificato  avviso  di  accertamento ovvero ricevuto
          invito  al contraddittorio, possono essere definiti secondo
          le   modalita'   previste   dal  presente  articolo,  senza
          applicazione  di  interessi,  indennita' di mora e sanzioni
          salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  lettera b-bis). La
          definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti
          e'  stata  esercitata  l'azione penale per i reati previsti
          dal  decreto  legislativo  10  marzo 2000, n. 74, di cui il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          perfezionamento della definizione.
              2. La  definizione degli avvisi di accertamento e degli
          inviti  al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
          mediante  il  pagamento,  entro  il  16  aprile 2003, degli
          importi  che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
          delle  percentuali  di  seguito indicate, con riferimento a
          ciascuno scaglione:
                a) 30  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
                b) 32  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti  al  contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
          superiori a 50.000 euro;
                c) 35  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
          inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.".
              3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
          nelle  ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
          qualora  dagli  atti  di  cui  al medesimo comma 2 emergano
          imposte  o  contributi  dovuti. In tal caso la sola perdita
          risultante    dall'atto   e'   riportabile   nell'esercizio
          successivo nei limiti previsti dalla legge.
              3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e  gli  avvisi di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i
          termini  per  la  proposizione  del  ricorso possono essere
          definiti   mediante   il   pagamento   del   10  per  cento
          dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
              4. La definizione dei processi verbali di constatazione
          di  cui  al  comma  1  si perfeziona mediante il pagamento,
          entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
                a) per  le  imposte sui redditi, relative addizionali
          ed  imposte  sostitutive,  applicando l'aliquota del 18 per
          cento  alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
          componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
          medesimo;
                b) per    l'imposta    regionale    sulle   attivita'
          produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre
          imposte  indirette,  riducendo del 50 per cento la maggiore
          imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
          stesso;
                b-bis)  per  le  violazioni  per le quali non risulta
          applicabile  la procedura di irrogazione immediata prevista
          dall'art.  17  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472,   riducendo  del  90  per  cento  le  sanzioni  minime
          applicabili;
                b-ter)   per   le   violazioni  concernenti  l'omessa
          effettuazione   di   ritenute   e   il  conseguente  omesso
          versamento  da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
          65  per  cento  l'ammontare  delle maggiori ritenute omesse
          risultante dal verbale stesso.
              4-bis.  Non  sono definibili, in base alle disposizioni
          del  presente  articolo,  le  violazioni di cui all'art. 3,
          comma   3,  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
          n. 73.
              4-ter.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
          europea.
              5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
          articolo  sono  effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo
          le  ordinarie  modalita' previste per il versamento diretto
          dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
          importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione
          eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
          per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
          eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate, di pari
          importo,   entro  il  30  novembre  2003  ed  il  20 giugno
          2004, maggiorati  degli interessi legali a decorrere dal 17
          aprile  2003.  L'omesso  versamento e le predette eccedenze
          entro  le  date  indicate non determina l'inefficacia della
          definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a
          tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
          una  sanzione  amministrativa  pari  al  30 per cento delle
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
          medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal
          versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
          il  contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente la
          quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad  un
          prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.".
              6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
          dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti
          indicati  al  comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
          dai  soggetti  che  versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
          periodo  del  medesimo  comma;  non si fa luogo al rimborso
          degli  importi  versati  che,  in  ogni caso, valgono quali
          acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
          in base agli accertamenti definitivi.
              7.   Il   perfezionamento  della  definizione  comporta
          l'esclusione,  ad  ogni  effetto,  della  punibilita' per i
          reati  tributari  di  cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10  marzo  2000, n. 74, nonche' per i
          reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491-bis  e  492  del  codice penale, nonche' dagli articoli
          2621,  2622  e  2623  del  codice civile, quando tali reati
          siano  stati  commessi  per  eseguire od occultare i citati
          reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
          riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. E'
          altresi'   esclusa,   per   le   definizioni  perfezionate,
          l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          all'art.  21  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472.  L'esclusione  di cui al presente comma non si applica
          in  caso  di  esercizio  dell'azione  penale della quale il
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
          perfezionamento della definizione.
              8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e  fino  al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
          proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
          di  cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
          quelli  per  il perfezionamento della definizione di cui al
          citato  decreto  legislativo n. 218 del 1997, relativamente
          agli  inviti  al  contraddittorio  di cui al medesimo comma
          1.".
              - Il testo dellart. 16 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  come  modificato dall'art. 5-bis comma 1, lettera l),
          del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  16  (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
          Le  liti  fiscali  pendenti,  ai sensi del comma 3, dinanzi
          alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
          grado  del  giudizio  ed  anche a seguito di rinvio possono
          essere  definite,  a  domanda  del soggetto che ha proposto
          l'atto  introduttivo  del  giudizio, con il pagamento delle
          seguenti somme:
                a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
          euro: 150 euro;
                b) se  il valore della lite e' di importo superiore a
          2.000 euro:
                  1)  10  per  cento del valore della lite in caso di
          soccombenza  dell'amministrazione  finanziaria  dello Stato
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
          resa,   sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
          domanda di definizione della lite;
                  2) 50  per  cento del valore della lite, in caso di
          soccombenza  del contribuente nell'ultima o unica pronuncia
          giurisdizionale  non  cautelare  resa,  sul  merito  ovvero
          sull'ammissibilita'  dell'atto  introduttivo  del giudizio,
          alla predetta data;
                  3) 30  per  cento del valore della lite nel caso in
          cui,  alla  medesima  data,  la lite penda ancora nel primo
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
          pronuncia  giurisdizionale  non cautelare sul merito ovvero
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
              2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 sono versate
          entro  il  16 aprile  2003,  secondo le ordinarie modalita'
          previste  per il versamento diretto dei tributi cui la lite
          si   riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette somme
          possono  essere  versate anche ratealmente in un massimo di
          sei  rate  trimestrali  di  pari importo o in un massimo di
          dodici  rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
          euro.  L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro il
          termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali
          sono  calcolati  dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
          successive.  L'omesso versamento delle rate successive alla
          prima  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia
          della   definizione;   per  il  recupero  delle  somme  non
          corrisposte  a  tali  scadenze si applicano le disposizioni
          dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
          altresi'  dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
          cento  delle  somme non versate, ridotta alla meta' in caso
          di  versamento  eseguito  entro  i trenta giorni successivi
          alla scadenza medesima, e gli interessi legali.".
              3. Ai fini del presente articolo si intende:
                a) per   lite   pendente,  quella  in  cui  e'  parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi  di  acceramento, provvedimenti di irrogazione delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' stato
          proposto  l'atto  introduttivo del giudizio, nonche' quella
          per  la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato dichiarato
          inammissibile  con  pronuncia  non passata in giudicato. Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato;
                b) per  lite  autonoma,  quella  relativa  a ciascuno
          degli  atti  indicati  alla  lettera  a)  e comunque quella
          relativa   all'imposta  sull'incremento  del  valore  degli
          immobili;
                c) per  valore  della  lite,  da  assumere a base del
          calcolo  per  la definizione, l'importo dell'imposta che ha
          formato  oggetto  di contestazione in primo grado, al netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative alla
          irrogazione  di  sanzioni  non  collegate al tributo, delle
          stesse  si  tiene  conto  ai fini del valore della lite; il
          valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun
          atto   introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente  dal
          numero  di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in esso
          indicati.".
              4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
          termine  di  cui  al  comma  2,  un separato versamento, se
          dovuto  ai  sensi  del presente articolo, ed e' presentata,
          entro   il   21   aprile  2003,  una  distinta  domanda  di
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
          con  provvedimento  del  direttore  del  competente ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
          giudizio.
              5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
          scomputano  quelle  gia'  versate prima della presentazione
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
          disposizioni  vigenti in materia di riscossione in pendenza
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
          somme  gia'  versate  ancorche' eccedenti rispetto a quanto
          dovuto  per  il  perfezionamento  della definizione stessa.
          Restano  comunque  dovute  per  intero le somme relative ai
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
              6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
          del  presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003;
          qualora  sia  stata  gia' fissata la trattazione della lite
          nel  suddetto  periodo,  i giudizi sono sospesi a richiesta
          del  contribuente  che  dichiari  di volersi avvalere delle
          disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che
          possono essere definite ai sensi del presente articolo sono
          altresi'  sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la
          proposizione  di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi
          per  cassazione,  controricorsi  e ricorsi in riassunzione,
          compresi i termini per la costituzione in giudizio.
              7. Abrogato.
              8. Gli  uffici  competenti trasmettono alle commissioni
          tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche'
          alla  Corte  di  cassazione,  entro  il 31 ottobre 2003, un
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
          domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al
          31 luglio  2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata
          a  seguito  di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
          attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed
          il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta
          comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
          commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari
          entro  il  31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale
          diniego  della definizione, oltre ad essere comunicato alla
          segreteria  della  commissione  o  alla  cancelleria  degli
          uffici  giudiziari,  viene  notificato, con le modalita' di
          cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
          sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo
          giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in
          cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
          termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata
          unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta
          giorni dalla sua notifica.
              9.  In  caso  di pagamento in misura inferiore a quella
          dovuta,    qualora   sia   riconosciuta   la   scusabilita'
          dell'errore,   e'   consentita   la   regolarizzazione  del
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
              9-bis.  Per  l'estinzione  dei giudizi pendenti innanzi
          alla   Commissione   tributaria  centrale  all'esito  della
          definizione  della lite trova applicazione l'art. 27, primo
          comma,  secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 636; il Presidente
          della  Commissione o il Presidente della sezione alla quale
          e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
          Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
          mediante  emissione  di ordinanze di estinzione; il termine
          per  comunicare  la  data  dell'udienza alle parti e per il
          reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
              10. La  definizione  di  cui  al  comma 1 effettuata da
          parte  di  uno  dei  coobbligati esplica efficacia a favore
          degli  altri,  inclusi  quelli  per i quali la lite non sia
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.".
              - Il  testo  dell'art. 17 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
          m),  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  17  (Regolarizzazione  di inadempienze di natura
          fiscale).  -  1.  Le violazioni relative al canone previsto
          dal   regio   decreto-legge   21 febbraio   1938,  n.  246,
          convertito  dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
          modificazioni,    nonche'   alla   tassa   di   concessione
          governativa prevista, da ultimo, dall'art. 17 della tariffa
          annessa  al  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995  del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  30  del  30 dicembre 1995, e succcessive modificazioni,
          commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
          entro  il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia
          un  procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso,
          con  il  versamento  di  una  somma pari a 10 euro per ogni
          annualita'  dovuta.  Il  versamento  e'  effettuato  con le
          modalita'  di  cui  all'art.  17  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
          in  ogni  caso  la  compensazione  ivi  prevista. Non si fa
          comunque luogo a restituzione di quanto gia' versato.
              2.  Le  violazioni ripetute e continuate delle norme in
          materia  di  affissioni  e  pubblicita' commesse fino al 30
          novembre  2002  mediante  affissioni  di manifesti politici
          possono  essere  sanate  in  qualunque  ordine  e  grado di
          giudizio   nonche'  in  sede  di  riscossione  delle  somme
          eventualmente  iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
          versamento,  a  carico  del  committente  responsabile,  di
          un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse
          e  ripetute  a  750  euro  per  anno  e per provincia. Tale
          versamento  deve essere effettuato a favore della tesoreria
          del   comune   competente  o  della  provincia  qualora  le
          violazioni  siano state compiute in piu' di un comune della
          stessa  provincia;  in  tal  caso  la provincia provvede al
          ristoro  dei  comuni  interessati.  La  sanatoria di cui al
          presente  comma  non da' luogo ad alcun diritto al rimborso
          di  somme  eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni
          per le predette violazioni. Il termine per il versamento e'
          fissato,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio  di cui al
          presente  comma,  al  31  marzo  2003.  Non si applicano le
          disposizioni  dell'art.  15,  commi  2  e 3, della legge 10
          dicembre 1993, n. 515.".
              - Il  testo  dell'art. 20 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
          n),  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 20 (Norme in materia di redditi di fonte estera e
          di trasferimenti da e per l'estero).
              1. Abrogato;
              2. Abrogato;
              3. Abrogato;
              4. Abrogato;
              5. Abrogato.
              6.   La   definizione   degli   imponibili  secondo  le
          disposizioni  dell'art.  7  non ha effetto relativamente ai
          redditi  di  fonte  estera e alle violazioni riguardanti le
          disposizioni  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990, n. 227.".
              -   Il   testo  dell'art.  22,  comma  5,  della  legge
          27 dicembre  2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis,
          comma 1, lettera o), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, introdotto dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "5.  Per  gli  apparecchi per il gioco lecito impiegati
          nell'ambito   dello  spettacolo  viaggiante  continuano  ad
          applicarsi  le  disposizioni  di cui agli articoli 86 e 110
          del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
          al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e successive
          modificazioni,  e  quelle  dell'art. 14-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
          successive  modificazioni.  Resta ferma la disciplina dello
          spettacolo  viaggiante  in relazione alle attrazioni "gioco
          al  gettone  azionato  a  mano, gioco al gettone azionato a
          ruspe,  pesca  verticale di abilita' , inseriti nell'elenco
          istituito  ai  sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
          n.  337,  di cui al decreto interministeriale del Ministero
          dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo
          del   10 aprile   1991   e  successive  modificazioni,  che
          risultino  gia'  installati  al  31  dicembre  2002,  nelle
          attivita'  dello  spettacolo  viaggiante di cui alla citata
          legge n. 337 del 1968.".