Art. 5-ter.
               Disposizioni in materia di versamenti e
                  di definizione degli accertamenti
((    1.  Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e'  abrogato  con  effetto  dal  1  gennaio  2003. I versamenti
effettuati  sulla  base  della  disposizione di cui al citato comma 2
dell'articolo 8  della  legge  n.  289  del  2002 prima della data di
entrata  in  vigore  della  disposizione di cui al precedente periodo
sono  restituiti  ai  contribuenti  dell'Amministrazione  finanziaria
ovvero  dalla  stessa  trattenuti,  anche  in  acconto, se i relativi
importi sono dovuti ad altro titolo.
  2.  Si  intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo
15   della   legge   27 dicembre   2002,   n.  289,  come  modificato
dall'articolo 5-bis  del presente decreto, gli avvisi di accertamento
e  ogni altro atto di imposizione o, comunque di pretesa di pagamento
relativi  alle  imposte  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
numero  2),  del  decreto  legislativo  23  dicembre  1998, n. 504, e
all'articolo 8,  commi 1  e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il  testo  dell'art. 15 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, vedi note all'art. 5-bis.
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma 1,
          lettera  b),  numero 2) del decreto legislativo 23 dicembre
          1998, n. 504:
              "1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
          misure seguenti:
                a) omissis;
                b) per le scommesse:
                  1) omissis;
                  2)  per  ogni  altro  tipo  di scommessa: 20,20 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, commi 1 e
          2,  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16:
              "1.   Con  decreto  interdirigenziale,  adottato  entro
          quindici   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
          la  ridefinizione  in  via  amministrativa,  fatto salvo il
          diritto  di  recesso  del  concessionario, delle condizioni
          economiche,  e  delle  relative  garanzie,  previste  dalle
          convenzioni  accessive  alle concessioni per il servizio di
          raccolta  delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
          in  particolare,  del  principio della riduzione equitativa
          della  misura  vigente  del  corrispettivo minimo garantito
          nonche'  della  previsione  di un incremento di tale misura
          ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
          proporzionato   all'effettiva   variazione  dei  volumi  di
          raccolta delle scommesse.
              2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni
          caso,    congrue   forme   di   adempimento   delle   somme
          corrispettive   e   delle  quote  di  prelievo  dovute  dai
          concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con eventuale
          ripartizione  del  debito nell'arco temporale residuo delle
          concessioni.".