Art. 5-quater.
       Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18
                della legge 29 dicembre 1993, n. 580
((    1.  L'articolo  13  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, si
applica  anche  alle  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  con  riferimento al diritto annuale di cui all'articolo
18   della   legge   29   dicembre  1993,  n.  580,  come  modificato
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione del presente
comma.
  2.  Con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
applicazione  dell'articolo 44  della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
nel  rispetto  dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  472,  anche  con  specifico  riferimento  alle  violazioni
concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 13 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289:
              "Art.  13  (Definizione  dei  tributi locali). - 1. Con
          riferimento  ai tributi propri, le regioni, le province e i
          comuni  possono  stabilire,  con  le  forme  previste dalla
          legislazione   vigente   per  l'adozione  dei  propri  atti
          destinati  a  disciplinare  i  tributi stessi, la riduzione
          dell'ammontare  delle  imposte e tasse loro dovute, nonche'
          l'esclusione  o  la  riduzione  dei  relativi  interessi  e
          sanzioni,   per   le  ipotesi  in  cui,  entro  un  termine
          appositamente  fissato  da  ciascun  ente,  non inferiore a
          sessanta  giorni  dalla  data di pubblicazione dell'atto, i
          contribuenti     adempiano     ad     obblighi    tributari
          precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
              2.  Le  medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono
          essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso
          procedure  di  accertamento  o  procedimenti contenziosi in
          sede  giurisdizionale.  In  tali casi, oltre agli eventuali
          altri  effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in
          relazione   ai   propri   procedimenti  amministrativi,  la
          richiesta  del  contribuente  di  avvalersi  delle predette
          agevolazioni  comporta la sospensione, su istanza di parte,
          del  procedimento  giurisdizionale,  in  qualunque  stato e
          grado  questo  sia  eventualmente pendente, sino al termine
          stabilito  dalla  regione  o  dall'ente  locale,  mentre il
          completo  adempimento  degli  obblighi  tributari,  secondo
          quanto   stabilito   dalla   regione  o  dall'ente  locale,
          determina l'estinzione del giudizio.
              3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si
          intendono  tributi  propri  delle regioni, delle province e
          dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui
          gettito  siano  integralmente  attribuiti ai predetti enti,
          con  esclusione  delle  compartecipazioni  ed addizionali a
          tributi  erariali,  nonche' delle mere attribuzioni ad enti
          territoriali  del  gettito,  totale  o parziale, di tributi
          erariali.
              4.  Per le regioni a statuto speciale e per le province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano  l'attuazione  delle
          disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e
          compatibilmente  con  le  forme  e  condizioni  di speciale
          autonomia previste dai rispettivi statuti.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 18 della
          legge  29 dicembre  1993, n. 580, come modificato dall'art.
          17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
              "Art.  18  (Finanziamento delle camere di commercio). -
          1.  Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
          provvede mediante:
                a) i  contributi  a  carico  del bilancio dello Stato
          quale   corrispettivo   per   l'esercizio  di  funzioni  di
          interesse   generale   svolte   per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
                b) il  diritto  annuale come determinato ai sensi dei
          commi 3, 4 e 5;
                c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla   prestazione   di   servizi   e   quelli  di  natura
          patrimoniale;
                d) le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
                e) i    diritti    di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
                f) i  contributi  volontari, i lasciti e le donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati;
                g) altre entrate e altri contributi.
              2.  Le  voci e gli importi dei diritti di segreteria di
          cui   alla  lettera  e)  del  comma  1  sono  modificati  e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  tenendo conto dei costi medi di gestione e di
          fornitura dei relativi servizi.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  determinati  gli  importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare  del diritto dovuto, secondo le disposizioni
          in  materia  di  sanzioni  amministrative di cui al decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
              4.  Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
          in base al seguente metodo:
                a) individuazione   del   fabbisogno  necessario  per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche  di  cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
          dallo Stato e dalle regioni;
                b) detrazione  dal  fabbisogno di cui alla lettera a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di   efficienza  del  sistema  delle  camere  di  commercio
          nell'espletamento  delle  funzioni  amministrative, sentita
          l'Unioncamere;
                c) copertura  del fabbisogno mediante diritti annuali
          fissi  per  le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni
          speciali   del   registro   delle   imprese,   e   mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
                d) nei  primi  due anni di applicazione l'importo non
          potra'  comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
          al  diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
              5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
          quota  del  diritto  annuale  da  riservare  ad un fondo di
          perequazione   istituito   presso   l'Unioncamere,  nonche'
          criteri  per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
          di  commercio,  al  fine  di  rendere  omogeneo su tutto il
          territorio    nazionale   l'espletamento   delle   funzioni
          amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
          delle camere di commercio.
              6.  Per  il  cofinanziamento  di  iniziative aventi per
          scopo  l'aumento  della produzione e il miglioramento delle
          condizioni  economiche della circoscrizione territoriale di
          competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
          di   categoria maggiormente   rappresentative   a   livello
          provinciale,   possono   aumentare   per  gli  esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del 20 per cento.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 44 della
          legge 12 dicembre 2002, n. 273:
              "Art.  44 (Modifica all'art. 18 della legge 29 dicembre
          1993,  n. 580). - 1. Al terzo periodo del comma 3 dell'art.
          18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito
          dall'art.  17  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, le
          parole:  "nel  rispetto  dei principi e del procedimento di
          cui  alla  legge  24 novembre  1981, n. 689 sono sostituite
          dalle  seguenti:  "secondo  le  disposizioni  in materia di
          sanzioni  amministrative  di  cui al decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472 .
              2.  Le  disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
          dell'art.  18  della  citata  legge  n.  580  del  1993,  e
          successive  modificazioni,  si applicano per gli anni 2003,
          2004 e 2005.".