Art. 5-sexies. Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi (( 1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 363, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque, entro il 31 luglio 2004 )). Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), e' il seguente: "Art. 4 (Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito). - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002) reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002) reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002) reca disposizioni relative all'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002) reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete rocciosa veriticatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.