Art. 5-sexies.
   Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi

((    1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, della legge 18
ottobre  2001,  n.  363,  sono  prorogate  fino al secondo periodo di
imposta  successivo  a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
limitatamente  agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in
sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi
dichiarati  con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29  ottobre  2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29
novembre  2002  e  nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre
2002,   ordinanze   sindacali   di   sgombero   ovvero  ordinanze  di
interdizione   al   traffico  delle  principali  vie  di  accesso  al
territorio  comunale.  Per gli investimenti immobiliari la proroga di
cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
e comunque, entro il 31 luglio 2004 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  vigente dell'art. 4, comma 1, della legge
          18 ottobre  2001,  n. 383 (Primi interventi per il rilancio
          dell'economia), e' il seguente:
              "Art.  4  (Detassazione  del  reddito  di  impresa e di
          lavoro    autonomo    reinvestito).   -   1.   E'   escluso
          dall'imposizione   del  reddito  di  impresa  e  di  lavoro
          autonomo  il  50 per cento del volume degli investimenti in
          beni  strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          successivamente  al  30 giugno  e  nell'intero  periodo  di
          imposta  successivo, in eccedenza rispetto alla media degli
          investimenti  realizzati  nei  cinque  periodi  di  imposta
          precedenti,  con  facolta'  di  escludere dal calcolo della
          media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 ottobre   2002   (in   Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del
          4 novembre    2002)   reca   disposizioni   relative   alla
          dichiarazione  dello  stato di emergenza in ordine ai gravi
          fenomeni    eruttivi   connessi   all'attivita'   vulcanica
          dell'Etna  nel territorio della provincia di Catania e agli
          eventi sismici concernenti la medesima area.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          31 ottobre   2002   (in   Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del
          4 novembre    2002)   reca   disposizioni   relative   alla
          dichiarazione  dello  stato di emergenza in ordine ai gravi
          eventi  sismici  verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel
          territorio della provincia di Campobasso.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 novembre   2002   (in   Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del
          14 novembre 2002) reca disposizioni relative all'estensione
          territoriale  della  dichiarazione dello stato di emergenza
          in  ordine  ai  gravi eventi sismici verificatisi il giorno
          31 ottobre  2002  che hanno interessato il territorio della
          provincia di Campobasso anche al territorio della provincia
          di Foggia.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 novembre   2002   (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del
          9 dicembre    2002)   reca   disposizioni   relative   alla
          dichiarazione   dello  stato  di  emergenza  a  seguito  di
          eccezionali    eventi    metereologici   verificatisi   nel
          territorio  della  regione  Liguria, in provincia di Savona
          nei  giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La
          Spezia  nei  giorni  6  e 8 agosto 2002 e nelle province di
          Genova,  La  Spezia  e  Savona nei giorni 21 e 22 settembre
          2002,  nel  territorio  dei  comuni di Loiano e Monzuno, in
          provincia  di  Bologna,  a  causa  del crollo di una parete
          rocciosa   veriticatosi  il  15 ottobre  2002,  e  per  gli
          eccezionali  eventi  atmosferici  nel mese di novembre 2002
          che  hanno  colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte
          Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.