Art. 6.
             Emersione di attivita' detenute all'estero
  1.  Le  disposizioni  del  capo  III del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22  febbraio  2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  aprile  2002,  n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione  effettuate (( fino al 30 giugno 2003, relativamente
ad  attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del
31 dicembre 2001 )), fatte salve le disposizioni che seguono:
    a) la  somma  da  versare  e'  pari  al  4 per cento dell'importo
dichiarato;  il  versamento della somma e' effettuato in denaro ed e'
conseguentemente  esclusa  la  facolta' di corrisponderla nelle forme
previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350
del 2001;
((      b) per  la  determinazione  del  controvalore  in  euro delle
attivita'    finanziarie   e   degli   investimenti   rimpatriati   o
regolarizzati   si   applica  il  tasso  di  cambio  individuato  dal
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate, emanato ai
sensi  dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del
2001 ));
    c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
    d) relativamente   alle  attivita'  oggetto  di  rimpatrio  o  di
regolarizzazione  gli  interessati  non  sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni  di  cui  agli  articoli  2  e  4  del (( decreto-legge
28 giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227 )), per il periodo d'imposta in corso alla data
di  presentazione  della  dichiarazione  riservata,  nonche'  per  il
periodo   d'imposta   precedente;   restano  fermi  gli  obblighi  di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3
del predetto decreto-legge;
    e)  la  determinazione  dei  redditi  derivanti  dalle  attivita'
finanziarie  rimpatriate  percepiti dal (( 31 dicembre 2001 )) e fino
alla  data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere
effettuata    sulla    base    del   criterio   presuntivo   indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni.   In   tale   caso   sui   redditi  cosi'  determinati
l'intermediario,  al  quale e' presentata la dichiarazione riservata,
applica   un'imposta   sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con
l'aliquota  del  27  per  cento.  L'imposta  sostitutiva e' prelevata
dall'intermediario,   anche   ricevendo   apposita   provvista  dagli
interessati,  ed  e'  versata  entro  il  sedicesimo  giorno del mese
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  perfezionata  l'operazione di
rimpatrio;
((      f)  nella  dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli
interessati  devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o
di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello
Stato  alla  data  del  31 dicembre  2001.  La  disposizione  di  cui
all'articolo 19,  comma 2-bis,  del  citato  decreto-legge n. 350 del
2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 )).
  2.  All'articolo  10,  comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per  i  trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di  produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati  dall'intermediario  residente  a  ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
  3.  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  evidenze  di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa  secondo  le  modalita'  stabilite  con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1.".
  4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
  "4-bis.  Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per  conto  dei  soggetti  indicati  nell'articolo  4,  comma  1, non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'estero    complessivamente   effettuati   o   ricevuti   e   dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1.".
  5.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono   stabilite   particolari   modalita'  per  l'adempimento  degli
obblighi,  nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto.  Con  gli  stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono  essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi.".
  6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione
effettuate   entro   il   ((  16 aprile  2003  ))  nell'ambito  delle
disposizioni  che  disciplinano  l'emersione delle attivita' detenute
all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409,  la  somma  da  versare  e'  pari  al 2,5 per cento dell'importo
dichiarato. La disposizione del presente comma puo' essere modificata
solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione
regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  350  (in
          Gazzetta   Ufficiale   n.   224   del  26 settembre  2001),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 409/2001,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre
          2001,     reca:     "Disposizioni    urgenti    in    vista
          dell'introduzione  dell'euro  in  materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni  finanziarie".  Il  Capo  III  di  detto decreto
          concerne  disposizioni  relative all'emersione di attivita'
          detenute all'estero.
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis,
          del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni
          urgenti  per il completamento delle operazioni di emersione
          di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, in
          Gazzetta  Ufficiale  n. 46 del 23 febbraio 2002) convertito
          in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1 della legge n.
          73/2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002):
              "2-bis.  La  determinazione dei redditi derivanti dalle
          attivita'  rimpatriate  per  i quali i soggetti interessati
          possono  avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
          dell'art.  14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo'
          essere   effettuata  sulla  base  del  criterio  presuntivo
          indicato  nell'art.  6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990,  n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
          redditi  cosi'  determinati,  l'intermediario  al  quale e'
          presentata  la  dichiarazione riservata applica una imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
          per cento.
              -   Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  12  del
          decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  350  (in  Gazzetta
          Ufficiale  n.  224  del  26 settembre  2001), convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  n.
          409/2001  (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  274 del 24 novembre
          2001),    recante    "Disposizioni    urgenti    in   vista
          dell'introduzione  dell'euro  in  materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni finanziarie":
              "Art.  12  (Rimpatrio).  -  1. Nel  periodo  tra  il  1
          novembre   2001  e  il  28 febbraio  2002  gli  interessati
          fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
          gli  intermediari,  denaro  e  altre  attivita' finanziarie
          detenute  almeno  al  1  agosto  2001, fuori del territorio
          dello  Stato,  senza l'osservanza delle disposizioni di cui
          al  decreto-legge  n.  167 del 1990, possono conseguire gli
          effetti  indicati  nell'art.  14  con  il versamento di una
          somma  pari  al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
          attivita'  finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
          compensabile,   ai   fini   di   alcuna  imposta,  tassa  o
          contributo.  Le  attivita' cosi' rimpatriate possono essere
          destinate  a  qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
          personale  e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
          nel reddito imponibile.
              2.  In luogo del versamento della somma di cui al comma
          1,  nel  periodo  di  tempo  di  cui al medesimo comma, gli
          interessati  possono  sottoscrivere, per un importo pari al
          12  per  cento  dell'ammontare  delle attivita' finanziarie
          rimpatriate,  titoli  di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
          con  tasso  di  interesse  tale da rendere equivalente alla
          somma  dovuta  il differenziale tra il valore nominale e la
          quotazione di mercato.".
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 13, comma 1,
          del decreto-legge n. 350/2002:
              "Art. 13 (Adempimenti). - 1. Gli interessati presentano
          agli   intermediari   una   dichiarazione  riservata  delle
          attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di
          ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e
          optando  per  il versamento della somma di cui all'art. 12,
          comma  1,  ovvero  per  il  conferimento  del  mandato alla
          sottoscrizione  dei  titoli  di  cui  all'art. 12, comma 2.
          Nella   dichiarazione   gli   interessati   devono  inoltre
          attestare  che  le  attivita'  da rimpatriare erano da essi
          detenute   fuori  dal  territorio  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1,  almeno  al  1  agosto  2001. Con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto,   e'   approvato  il  modello  di
          dichiarazione   riservata.   Per   la   determinazione  del
          controvalore  in  euro delle attivita' finanziarie espresse
          in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  entro  il 31 ottobre 2001, sulla base della media
          dei  cambi  fissati,  ai  sensi  dell'art. 76, comma 7, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  per  il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.
          Nei  casi  diversi  dal rimpatrio di denaro la somma di cui
          all'art.  12,  comma  1, e' commisurata all'ammontare delle
          altre  attivita'  finanziarie  rimpatriate  indicato  nella
          dichiarazione riservata.
              -  Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 4 del
          decreto-legge  n.  167/1990  (Rilevazione a fini fiscali di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori,  in  Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n. 227 (in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990):
              "Art.  2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
          Le  persone  fisiche,  gli enti non commerciali, nonche' le
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  residenti  in  Italia,  che
          effettuano  trasferimenti  da  o  verso l'estero di denaro,
          certificati  in  serie  o  di massa o titoli attraverso non
          residenti,  senza  il  tramite  degli  intermediari  di cui
          all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
          nella  dichiarazione  annuale  dei redditi quando risultano
          superati  gli  importi  indicati  nel  comma 5 dell'art. 4,
          ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
              1-bis.  In  caso  di  esonero dalla presentazione della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.".
              "Art.  4  (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
          le  attivita).  -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti non
          commerciali,  e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  residenti  in  Italia  che al
          termine   del   periodo  d'imposta  detengono  investimenti
          all'estero  ovvero  attivita' estere di natura finanziaria,
          attraverso  cui  possono essere conseguiti redditi di fonte
          estera   imponibili   in  Italia,  devono  indicarli  nella
          dichiarazione  dei  redditi. Agli effetti dell'applicazione
          della  presente disposizione si considerano di fonte estera
          i   redditi   corrisposti   da   non   residenti,  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di  cui all'art. 2, commi 1-bis e
          1-ter,  del  decreto  legislativo  1 aprile 1996, n. 239, o
          soggetti  alla  ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
          26    del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre,  n.  600, nonche' i redditi derivanti da beni
          che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti   da  verso  e
          sull'estero  che  nel corso dell'anno hanno interessato gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita' estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine  del  periodo  di  imposta i soggetti non detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie.
              3.   In  caso  di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              4.  Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi  previsti  nei  commi  1  e  2 non sussistono per i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione  od in amministrazione agli intermediari residenti
          indicati  nell'art.  1, per i contratti conclusi attraverso
          il  loro  intervento,  anche  in  qualita'  di controparti,
          nonche'  per  i  depositi ed i conti correnti, a condizione
          che  i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura
          finanziaria  siano  riscossi  attraverso l'intervento degli
          intermediari stessi.
              5.  L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
          non  sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
          ed  attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta, ovvero
          l'ammontare  complessivo dei movimenti effettuati nel corso
          dell'anno, non supera l'importo di 12.500 euro.
              6.  Ai  fini  del  presente  articolo viene annualmente
          stabilito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente   al  31 dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero  e  le  attivita'  estere  di natura finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti fiscali, nell'anno l990.".
              -   Si   riporta  il  testo  vigente  dell'art.  6  del
          decreto-legge  n.  167/1990  (Rilevazione a fini fiscali di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori,  in  Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990.
          n. 227 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186):
              "Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
          cui  all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
          in  serie  o  di  massa od i titoli trasferiti o costituiti
          all'estero,  senza  che  ne  risultino dichiarati i redditi
          effettivi,  si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
          in  misura  pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
          in  Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
          dichiarazione  non  venga  specificato  che  si  tratta  di
          redditi  la cui percezione avviene in un successivo periodo
          d'imposta.   La   prova  contraria  puo'  essere  data  dal
          contribuente  entro  sessanta  giorni dal ricevimento della
          espressa   richiesta   notificatagli   dall'ufficio   delle
          imposte.".
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 19, comma
          2-bis,  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 350 (in
          Gazzetta   Ufficiale   n.   224   del  26 settembre  2001),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 409/2001 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  274 del 24 novembre 2001), recante
          "Disposizioni  urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
          in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
          di   emersione   di   attivita'   detenute  all'estero,  di
          cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie":
              "2-bis.  L'interessato  che  attesta  falsamente  nella
          dichiarazione prevista dall'art. 13 la detenzione fuori del
          territorio   dello  Stato  del  denaro  o  delle  attivita'
          rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'art. 12, comma
          1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.".
              -   Il   testo  dell'art.  10,  comma  4,  del  decreto
          legislativo   n.   461/1997   (Riordino   della  disciplina
          tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a
          norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "4.  Gli  obblighi  di rilevazione previsti dall'art. 1
          del  decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 1990, n. 227, non si
          applicano  per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
          ad  operazioni  effettuate  nell'ambito dei contratti e dei
          rapporti  di  cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
          relativamente  ai quali il contribuente abbia esercitato le
          opzioni  previste  negli  articoli  stessi,  nonche'  per i
          trasferimenti    dall'estero    relativi    ad   operazioni
          suscettibili  di  produrre  redditi  di capitale sempreche'
          detti  redditi  siano stati assoggettati dall'intermediario
          residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi.".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge n. 167/1990
          (Rilevazione  a  fini  fiscali di taluni trasferimenti da e
          per  l'estero  di  denaro,  titoli  e  valori,  in Gazzetta
          Ufficiale  n.  151  del  30 giugno  1990),  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Gazzetta
          Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
          Le  banche,  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare e
          l'Ente  poste  italiane mantengono evidenza, anche mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero  di  denaro,  titoli  o  certificati in serie o di
          massa,  di  importo  superiore  a  12.500 euro, effettuati,
          anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni
          postali,  bancari  e  circolari,  per  conto  o a favore di
          persone   fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  residenti  in Italia. Tali evidenze riguardano le
          generalita'  o  la  denominazione  o la ragione sociale, il
          domicilio,  il  codice  fiscale  del  soggetto residente in
          Italia  per  conto  o  a  favore del quale e' effettuato il
          trasferimento,  nonche' la data, la causale e l'importo del
          trasferimento  medesimo  e gli estremi identificativi degli
          eventuali conti di destinazione.
              2.   Analoghe   evidenze  sono  mantenute  da  societa'
          finanziarie,  fiduciarie,  e  da  ogni altro intermediario,
          diverso  da  quelli  indicati  al  comma 1, che per ragioni
          professionali  effettua  il  trasferimento  o  comunque  si
          interpone nella sua esecuzione.
              3.  Le  evidenze  di  cui  ai commi 1 e 2 sono tenute a
          disposizione  dell'amministrazione  finanziaria  per cinque
          anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
          con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
              4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo si
          applicano  altresi'  per  gli  acquisti  e  le  vendite  di
          certificati  in  serie  o  di  massa  o  di  titoli  esteri
          effettuati  da  persone  fisiche, enti non commerciali e di
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          residenti  in  Italia, e nei quali comunque intervengono le
          banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
          soggetti indicati nei commi 1 e 2.
              4-bis.  Gli  intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono
          effettuare,  per  conto  dei soggetti indicati nell'art. 4,
          comma  1,  non  residenti, trasferimenti verso l'estero nei
          limiti   dei   trasferimenti  dall'estero  complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          i  criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
          comma 1.".
              -  Il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge n. 167/1990
          (Rilevazione  a  fini  fiscali di taluni trasferimenti da e
          per  l'estero  di denaro, titoli e valori, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1990,  n.  227
          (Gazzetta   Ufficiale   10 agosto   1990,   n.  186),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          sono  stabilite  particolari  modalita'  per  l'adempimento
          degli  obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
          di  cui  ai  commi  1  e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
          notizie   di  cui  al  presente  decreto.  Con  gli  stessi
          provvedimenti  tali  obblighi ed adempimenti possono essere
          limitati  per  specifiche  categorie  o  causali  e possono
          esserne variati gli importi.
              1-bis.  L'amministrazione  finanziaria  procede,  anche
          sulla  base  di  criteri selettivi adottati per i controlli
          annuali,  a  verifiche nei confronti delle persone fisiche,
          degli  enti  non  commerciali  e  delle societa' semplici e
          associazioni  equiparate  ai  sensi  dell'art.  5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              1-ter.  Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai
          decreti emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo,
          si  applicano  le sanzioni di cui all'art. 13, comma 8, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 605.".
              -   Il   decreto-legge   25 settembre   2001,   n.  350
          (pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   224   del
          26 settembre  2001) convertito in legge, con modificazioni,
          dalla   legge   n.   409/2001  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 274 del 24 novembre 2001), reca "Disposizioni
          urgenti  in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
          tassazione  dei redditi di natura finanziaria, di emersione
          di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
          altre operazioni finanziarie.".
              Il  capo  III  di  detto  decreto concerne disposizioni
          relative all'emersione di attivita' detenute all'estero.