Art. 6-bis.
        Attivita' regolarizzate e successivamente rimpatriate
((    1. Il  denaro e le altre attivita' finanziarie, gia' oggetto di
regolarizzazione nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi
dell'articolo 15   del   decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
possono  essere  trasferiti  in  Italia dopo la data di presentazione
della  relativa  dichiarazione  riservata,  ma non oltre il 30 giugno
2003,  con  l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio
di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
  2.  Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli
interessati  presentano  richiesta scritta agli intermediari ai quali
e'    stata    presentata   la   dichiarazione   riservata   relativa
all'operazione  di  regolarizzazione,  conferendo  agli intermediari,
stessi  l'incarico  di  ricevere  in  deposito  il  denaro e le altre
attivita'  finanziarie  provenienti  dall'estero.  Nel caso in cui il
rimpatrio  avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a
cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione riservata, una copia di
quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
  3. Se   l'importo   totale  del  denaro  e  delle  altre  attivita'
finanziarie  rimpatriati  ai  sensi del comma 1 e' superiore a quello
risultante  dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia
di  rimpatrio  di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350
del  2001  si  applicano  limitatamente  all'ammontare indicato nella
dichiarazione  riservata.  All'eventuale eccedenza le disposizioni in
materia  di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge
n.  350 del 2001 di applicano a condizione che i soggetti interessati
attestino  che  si  tratta di redditi relativi al denaro e alle altre
attivita'  finanziarie  trasferiti  in Italia, percepiti dopo la data
del   27 settembre   2001,   con   esercizio   dell'opzione   di  cui
all'articolo 14,  comma 8,  del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
Sono  altresi'  applicabili  le  disposizioni  di cui all'articolo 1,
commi 2-bis  e  2-ter,  primo  periodo, del decreto-legge 22 febbraio
2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002,  n.  73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita'
finanziarie  rimpatriati  e'  inferiore  a  quello  risultante  dalla
dichiarazione  riservata,  le disposizioni in materia di rimpatrio di
cui  all'articolo 14  del  citato  decreto-legge  n.  350 del 2001 si
applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.
  4. Relativamente  alle  operazioni  di  rimpatrio di cui al comma 1
effettuate  dopo  il 16 aprile 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5
per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati.
Gli  intermediari  ai  quali  e'  conferito l'incarico di ricevere in
deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie verranno la somma
dello  0,5  per  cento secondo le disposizioni contenute nel capo III
del   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,    senza    effettuare   la   compensazione   di   cui
all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo
a quello in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie sono stati
rimpatriati,  trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero,
ove    l'interessato   non   fornisca   direttamente   la   provvista
corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo vigente degli artt. 14 e 15 del
          decreto-legge  25 settembre  2001, n. 350 (pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   224   del  26 settembre  2001),
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          409/2001  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del
          24 novembre  2001),  recante "Disposizioni urgenti in vista
          dell'introduzione  dell'euro  in  materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni finanziarie":
              "Art.  14  (Effetti  del  rimpatrio). - 1. Salvo quanto
          stabilito   dal   comma 7,  il  rimpatrio  delle  attivita'
          finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto
          delle modalita' di cui all'art. 13:
                a) preclude  nei  confronti  del  dichiarante  e  dei
          soggetti    solidalmente   obbligati,   ogni   accertamento
          tributario  e  contributivo  per  i periodi d'imposta per i
          quali  non  e'  ancora  decorso  il termine per l'azione di
          accertamento  alla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto,  limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
          somme  o  dalle  altre  attivita'  costituite  all'estero e
          oggetto di rimpatrio;
                b) estingue  le sanzioni amministrative, tributarie e
          previdenziali   e   quelle   previste   dall'art.   5   del
          decreto-legge   n.   167   del   1990,  relativamente  alla
          disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
                c) esclude  la  punibilita'  per  i reati di cui agli
          artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche'
          per  i  reati  di  cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad
          eccezione  di quelli previsti dall'art. 4, lettere d) e f),
          del  predetto  decreto  n. 429 del 1982, relativamente alla
          disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate.
              2.   Fermi   rimanendo   gli  obblighi  in  materia  di
          antiriciclaggio   indicati   all'art.   17   e   quelli  di
          rilevazione e comunicazione previsti dagli artt. 1, commi 1
          e  2,  e  3-ter  del  decreto-legge  n.  167  del 1990, gli
          intermediari     non     effettuano     le    comunicazioni
          all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma
          3,  del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non
          devono  comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini
          degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
          dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la
          somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
              3.   Per   quanto   riguarda   la   non   comunicazione
          all'amministrazione   finanziaria  disposta  dal  comma  2,
          qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie
          indicati  nel  comma  2, gli intermediari devono comunicare
          alla  medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
          alle  dichiarazioni  riservate,  nonche' quelli eccedenti i
          medesimi.
              4.  Gli  intermediari  sono  obbligati,  ai sensi delle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  a  fornire  i  dati e le
          notizie  relativi  alle  dichiarazioni  riservate ove siano
          richiesti  in  relazione  all'acquisizione  delle  fonti di
          prova  e  della  prova  nel  corso  dei  procedimenti e dei
          processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per
          le  finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure
          di   prevenzione   di   natura   patrimoniale  previste  da
          specifiche  disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di
          contrasto  del  riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
          particolare  riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per
          l'attivita'  di  contrasto  del  delitto  di  cui  all'art.
          416-bis del codice penale.
              5.  Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di
          rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
          dichiarazioni   previste   dagli   articoli   2   e  4  del
          decreto-legge  n.  167 del 1990 per il periodo d'imposta in
          corso   alla  data  di  presentazione  della  dichiarazione
          riservata,   nonche'   per   quello   precedente,   ove  la
          dichiarazione  medesima  sia  presentata  nel periodo dal 1
          gennaio  al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
          dichiarazione   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti
          dall'art. 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
              5-bis.   Relativamente   alle   attivita'   finanziarie
          rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
          quale  costo  fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,
          in  mancanza  della  dichiarazione  di  acquisto, l'importo
          risultante  da  apposita  dichiarazione  sostitutiva di cui
          all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 21 novembre
          1997,  n.  461,  ovvero quello indicato nella dichiarazione
          riservata.  In quest'ultimo caso gli interessati comunicano
          all'intermediario,  ai  fini  degli  articoli  6  e  7  del
          predetto  decreto legislativo, la ripartizione dell'importo
          complessivo  indicato  nella dichiarazione riservata fra le
          diverse specie delle predette attivita'.
              6.  In  caso  di  accertamento, gli interessati possono
          opporre  agli  organi  competenti  gli effetti preclusivi e
          estintivi  di  cui  al  comma 1 con invito a controllare la
          congruita'  della  somma  di  cui  all'art. 12, comma 1, in
          relazione  all'ammontare  delle  attivita'  indicato  nella
          dichiarazione   riservata,   ovvero   l'effettivita'  della
          sottoscrizione  dei  titoli  di  cui  all'art. 12, comma 2.
          Previa   adesione   dell'interessato,  le  basi  imponibili
          fiscali  e  contributive  determinate dalle amministrazioni
          competenti  sono  definite fino a concorrenza degli importi
          dichiarati.
              7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti
          di   cui   al   presente  articolo  quando,  alla  data  di
          presentazione  della  dichiarazione  riservata,  una  delle
          violazioni  delle  norme  indicate al comma 1 e' stata gia'
          constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni
          e  verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e
          contributivo  di  cui  gli  interessati hanno avuto formale
          conoscenza.  Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi
          di  cui  al  comma  1,  lettera c), quando per gli illeciti
          penali  ivi  indicati e' gia' stato avviato il procedimento
          penale,   di   cui  gli  interessati  hanno  avuto  formale
          conoscenza.
              8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari
          cui  e'  presentata  la  dichiarazione  riservata i redditi
          derivanti    dalle   attivita'   finanziarie   rimpatriate,
          percepiti  dopo  la  data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  prima  della  presentazione della dichiarazione
          medesima,    fornendo    contestualmente    la    provvista
          corrispondente  alle  imposte  dovute,  che sarebbero state
          applicate   dagli   intermediari   qualora   le   attivita'
          finanziarie   fossero  gia'  state  depositate  presso  gli
          stessi.  Nei confronti degli intermediari si applica l'art.
          13, comma 4.".
              "Art.  15 (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
          detenute all'estero). - 1. In conformita' alle disposizioni
          del  Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia
          di  libera  circolazione  dei capitali, gli interessati che
          comunque  detengono  all'estero  alla  data  di  entrata in
          vigore  del presente decreto attivita' finanziarie, possono
          conseguire  gli effetti indicati nell'art. 14, ad eccezione
          del  comma  8,  relativamente  alle  attivita'  finanziarie
          mantenute  all'estero  e  regolarizzate,  con il versamento
          della  somma  indicata nell'art. 12, comma 1, ovvero con le
          modalita'  indicate  all'art. 12, comma 2, nel rispetto dei
          termini previsti nel medesimo articolo.
              2.  Gli  interessati  presentano  agli  intermediari la
          dichiarazione  riservata di cui all'art. 13 delle attivita'
          finanziarie  oggetto  di  regolarizzazione,  optando per il
          versamento  della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero
          per  la sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma
          2.  Alla  dichiarazione  riservata deve essere allegata una
          certificazione degli intermediari non residenti che attesta
          che  le  attivita'  corrispondenti  agli  importi  in  essa
          indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
              3.  Gli  intermediari  versano,  ai sensi dell'art. 13,
          comma  2,  la  somma  indicata all'art. 12, comma 1, ovvero
          versano  alla  Banca d'Italia il controvalore dei titoli di
          cui   all'art.  12,  comma 2,  ed  effettuano  le  relative
          comunicazioni  e  attestazioni  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 13, commi 2, 3 e 4.
              4.  Gli  intermediari  effettuano le rilevazioni di cui
          all'art.  1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990
          e   le  comunicazioni  di  cui  al  comma  3  dello  stesso
          articolo.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1, commi
          2-bis  e  2-ter, del decreto-legge n. 12/2002 (Disposizioni
          urgenti  per il completamento delle operazioni di emersione
          di  attivita'  detenute all'estero e di lavoro irregolare),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2002,
          n. 46, e convertito, con modifiche, dalla legge n. 73/2002:
              "2-bis.  La  determinazione dei redditi derivanti dalle
          attivita'  rimpatriate  per  i quali i soggetti interessati
          possono  avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
          dell'art.  14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo'
          essere   effettuata  sulla  base  del  criterio  presuntivo
          indicato  nell'art.  6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990,  n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
          redditi  cosi'  determinati,  l'intermediario  al  quale e'
          presentata  la  dichiarazione riservata applica una imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
          per cento.
              2-ter.  L'imposta  sostitutiva di cui al comma 2-bis e'
          prelevata   dall'intermediario,  anche  ricevendo  apposita
          provvista   dagli  interessati,  ed  e'  versata  entro  il
          sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si
          e'   perfezionata   l'operazione   di   rimpatrio.  Per  le
          operazioni  di  rimpatrio  gia'  perfezionate  alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  i  soggetti  interessati  possono avvalersi della
          disposizione  contenuta nel comma 8 dell'art. 14 del citato
          decreto-legge n. 350 del 2001 secondo le modalita' previste
          dal  comma  2-bis  del presente articolo, mediante apposita
          comunicazione   da   presentare  entro  il  15 maggio  2002
          all'intermediario   al   quale   e'   stata  presentata  la
          dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva
          di    cui    al    predetto    comma   2-bis   e'   versata
          dall'intermediario,   ricevendo  apposita  provvista  dagli
          interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo
          a quello di ricezione della comunicazione.".
              -   Il   decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
          1997), reca "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni.".
              Il  capo  III di detto decreto concerne disposizioni in
          materia di riscossione.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 17 dello
          stesso decreto legislativo n. 241/1997:
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) all'addizionale   regionale   all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis.  Non  sono  ammessi alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".