Art. 6-ter.
                   Comunicazione tra intermediari
((    1. Nel  caso  di  trasferimento  tra  intermediari residenti in
Italia  di  denaro e altre attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio
ai sensi del presente decreto, nonche' del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia
contestualmente  apposita  comunicazione all'intermediario che riceve
il  trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime
della  riservatezza  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, del citato
decreto-legge  n.  350  del  2001, salva diversa indicazione da parte
dell'interessato.  L'intermediario  che  riceve  il  trasferimento e'
tenuto  al  regime  di  riservatezza  di  cui  al citato articolo 14,
comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di
ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente )).
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il  decreto-legge  n. 350/2001, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  n.  409/2001,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'art. 6.
              -  Per  l'art. 14 del citato decreto-legge n. 350/2001,
          si vedano i riferimenti normativi all'art. 6-bis.