Art. 6-quater. Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari (( 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003. 2. Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001), recante: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria. di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie": "Art. 11 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per: a) "interessati , le persone fisiche, gli enti non commerciali, le societa' semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) "intermediari , le banche italiane, le societa' d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti; c) "decreto-legge n. 429 del 1982 , il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria; d) "decreto-legge n. 167 del 1990 , il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; e) "decreto-legge n. 143 del 1991 , il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; f) "decreto legislativo n. 213 del 1998 , il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; g) "decreto legislativo n. 319 del 1998 , il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; h) "decreto legislativo n. 74 del 2000 , il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.". "Art. 12 (Rimpatrio). - 1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie detenute almeno al 1 agosto 2001, fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne' compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile. 2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attivita' flnanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.". - Per il testo dell'art. 14 del decreto-legge n. 350/2001, vedi riferimenti normativi all'art. 6-bis. - Per il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 12/2002, vedi riferimenti normativi all'art. 6.