Art. 6-quater.
        Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari
((    1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma
prevista  dall'articolo 12  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n.
350,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409,  possono  essere  regolarizzati  dagli  intermediari di cui alla
lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.
  2. Gli  intermediari  possono altresi' regolarizzare, nei termini e
con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1,  i versamenti relativi alle
ritenute  e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8,
del  citato  decreto-legge  n.  350  del 2001 e all'articolo 1, comma
2-bis,  del  decreto-legge  22 febbraio  2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo vigente degli artt. 11 e 12 del
          decreto-legge  25 settembre  2001, n. 350 (pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   224   del  26 settembre  2001),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 409/2001
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre
          2001),    recante:    "Disposizioni    urgenti   in   vista
          dell'introduzione  dell'euro  in  materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria. di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni finanziarie":
              "Art. 11 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni
          di cui al presente capo, si intende per:
                a) "interessati  ,  le  persone fisiche, gli enti non
          commerciali,   le   societa'  semplici  e  le  associazioni
          equiparate  ai  sensi  dell'art.  5  del  testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                b)  "intermediari  ,  le banche italiane, le societa'
          d'intermediazione  mobiliare previste dall'art. 1, comma 1,
          lettera  e),  del testo unico delle disposizioni in materia
          di   intermediazione   finanziaria,   di   cui  al  decreto
          legislativo   24 febbraio  1998,  n.  58,  le  societa'  di
          gestione  del  risparmio  previste  dall'art.  1,  comma 1,
          lettera  o),  dello  stesso testo unico, limitatamente alle
          attivita'  di gestione su base individuale di portafogli di
          investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
          alla  legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
          iscritti   nel  ruolo  unico  previsto  dall'art.  201  del
          predetto  testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
          organizzazioni   in  Italia  di  banche  e  di  imprese  di
          investimento non residenti;
                c) "decreto-legge  n. 429 del 1982 , il decreto-legge
          10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto  1982,  n. 516, recante norme per la
          repressione  della  evasione  in  materia  di  imposte  sui
          redditi   e   sul   valore  aggiunto  e  per  agevolare  la
          definizione delle pendenze in materia tributaria;
                d)  "decreto-legge n. 167 del 1990 , il decreto-legge
          28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   4 agosto   1990,   n.   227,  e  successive
          modificazioni,  recante norme in tema di rilevazione a fini
          fiscali  di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero di
          denaro, titoli e valori;
                e) "decreto-legge  n. 143 del 1991 , il decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5 luglio  1991,  n. 197, e successive modificazioni,
          recante   provvedimenti  urgenti  per  limitare  l'uso  del
          contante  e  dei  titoli  al  portatore nelle transazioni e
          prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a scopo
          di riciclaggio;
                f)  "decreto legislativo n. 213 del 1998 , il decreto
          legislativo  24 giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni
          per  l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a
          norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
          n. 433;
                g) "decreto  legislativo n. 319 del 1998 , il decreto
          legislativo  26 agosto  1998,  n.  319, recante il riordino
          dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'art. 1, comma
          1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
                h) "decreto  legislativo  n. 74 del 2000 , il decreto
          legislativo   10 marzo   2000,  n.  74,  recante  la  nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul  valore  aggiunto,  a  norma  dell'art.  9  della legge
          25 giugno 1999, n. 205.".
              "Art.  12  (Rimpatrio).  -  1.  Nel  periodo  tra  il 1
          novembre  2001  e  il  28  febbraio  2002  gli  interessati
          fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
          gli  intermediari,  denaro  e  altre  attivita' finanziarie
          detenute  almeno  al  1  agosto  2001, fuori del territorio
          dello  Stato,  senza l'osservanza delle disposizioni di cui
          al  decreto-legge  n.  167 del 1990, possono conseguire gli
          effetti  indicati  nell'art.  14  con  il versamento di una
          somma  pari  al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
          attivita'  finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
          compensabile,   ai   fini   di   alcuna  imposta,  tassa  o
          contributo.  Le  attivita' cosi' rimpatriate possono essere
          destinate  a  qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
          personale  e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
          nel reddito imponibile.
              2.  In luogo del versamento della somma di cui al comma
          1,  nel  periodo  di  tempo  di  cui al medesimo comma, gli
          interessati  possono  sottoscrivere, per un importo pari al
          12  per  cento  dell'ammontare  delle attivita' flnanziarie
          rimpatriate,  titoli  di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
          con  tasso  di  interesse  tale da rendere equivalente alla
          somma  dovuta  il differenziale tra il valore nominale e la
          quotazione di mercato.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  14  del  decreto-legge n.
          350/2001, vedi riferimenti normativi all'art. 6-bis.
              -   Per   il   testo  dell'art.  1,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge   n.   12/2002,  vedi  riferimenti  normativi
          all'art. 6.