Art. 6-quinquies.
Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento
((    1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1
del   decreto-legge   22 febbraio   2002,   n.  12,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 aprile  2002,  n. 73, possono essere
compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a
decorrere   dalla   data   di   ricezione   dell'integrazione   della
dichiarazione   riservata  di  cui  al  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia   delle  entrate  del  4 marzo  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002.
  2.  Le  eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli
6,  comma  1,  lettera  a)  e comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente
decreto,   nonche'   dall'articolo 12,  comma  1,  del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre  2001,  n.  409,  rispetto a quelle effettivamente dovute
essere  compensate  dagli intermediari con le stesse modalita' di cui
al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 1, comma 3-bis, del
          decreto-legge  n.  12/2002  (Disposizioni  urgenti  per  il
          completamento  delle  operazioni  di emersione di attivita'
          detenute  all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 73/2002:
              "3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie
          rimpatriate  o  regolarizzate  risultante dall'integrazione
          della  dichiarazione  riservata  di cui alla lettera b) del
          comma  2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione
          riservata  di  cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la
          somma di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge
          n.  350  del  2001,  versata  in  eccedenza,  e' restituita
          all'interessato,   senza   corresponsione  di  interessi  e
          l'intermediario  procede  alla  relativa  compensazione  ai
          sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241, e successive modificazioni.
              -  Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          241/1997, vedi riferimenti normativi all'art. 6-bis.
              -  Il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle
          entrate    4 marzo   2002   reca   la   seguente   rubrica:
          "Approvazione  del modello di dichiarazione riservata delle
          attivita'   in   corso   di   emersione  e  della  relativa
          integrazione,  da  utilizzare  nei  casi di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12".
              -  Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
          350/2001, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.