Art. 7.
              Dismissione di beni immobili dello Stato
  1.  Nell'ambito  delle  azioni  di perseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica  attraverso  la  dismissione di beni immobili dello
Stato,  l'alienazione  di  tali  immobili  e' considerata urgente con
prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato
secondo  criteri  e  valori  di  mercato.  L'Agenzia  del  demanio e'
autorizzata  a  vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni
immobili  appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
A  e  B  al  presente  decreto.  La  vendita  fa  venire  meno  l'uso
governativo,  le  concessioni  in  essere  e  l'eventuale  diritto di
prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano
le  disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo
3  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, nonche' al primo
ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.
          Riferimenti normativi:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi 17 e
          18,   del   decreto-legge   25 settembre   2001,   n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001, n. 410:
              "17.  Il diritto di prelazione, eventualmente spettante
          a  terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soogetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per   destinarli   a  finalita'  istituzionali  degli  enti
          stessi.".
              "18.  Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di locazione.