Art. 8.
    Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi
  1.  Le  funzioni  statali  esercitate dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
concernenti  le  entrate  in  materia di giochi di abilita', concorsi
pronostici  e  scommesse,  si  intendono  riferite  alle  entrate non
tributarie,  ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad
essere  attribuite  alla  Agenzia delle entrate l'amministrazione, la
riscossione  e  il  contenzioso  concernenti  le  entrate  tributarie
riferite   alla   medesima  materia,  incluse  le  entrate  derivanti
dall'imposta  di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
((  Dal  1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finaziaria in
materia  di  amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate
tributarie  riferite  ai  giochi,  anche  di  abilita',  ai  concorsi
pronostici,  alle  scommesse  e  agli  apparecchi  da  divertimento e
intrattenimento,  sono  esercitate  dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in
materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   dall'Agenzia   delle   entrate  anche  congiuntamente  con
l'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato.
  1-bis.  Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come  sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  parole:  "15  febbraio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "21 marzo" )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il testo dell'art. 14-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito
          dal  comma  4 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n.
          289  e  da  ultimo modificato dall'art. 8 del decreto-legge
          24 dicembre  2002,  n.  282,  introdotto  dalla  legge  qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Art.    14-bis    (Apparecchi    da   divertimento   e
          intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il
          gioco  lecito  di  cui  all'art.  110 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, il
          pagamento    delle    imposte,   determinate   sulla   base
          dell'imponibile  medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e
          3,  e'  effettuato  in  unica  soluzione,  con le modalita'
          stabilite  dall'art.  17  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
          di  ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
          a  qello  di  prima  installazione  per  gli  apparecchi  e
          congegni installati dopo il 1 marzo. Entro il 21 marzo 2003
          gli  apparecchi  e  congegni  automatici, semiautomatici ed
          elettronici  per  il  gioco  lecito, come definiti ai sensi
          dell'art.   110,   comma   7,  del  predetto  testo  unico,
          installati   prima   del  1  gennaio  2003,  devono  essere
          denunciati,  con  apposito  modello  approvato  con decreto
          dirigenziale,  al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione   autonoma   dei  Monopoli  di  Stato,  che
          rilascia  apposito  nulla  osta, per ciascun apparecchio, a
          condizione  del  contestuale pagamento delle imposte dovute
          previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
          della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
          art.  110.  In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la
          predetta  ata  del  21 marzo  2003 degli importi dovuti per
          l'anno  2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non
          si  fa  luogo  al rimborso di eventuali somme gia' pagate a
          tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
          cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati
          sono  confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori
          siano  soggetti concessionari dell'amministrazione autonoma
          dei  Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
          polizia  ai  sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi
          di  pubblica  sicurezza, si provvede al ritiro del relativo
          titolo.".