Art. 9.
Potenziamento  dell'attivita'  di  controllo  e di monitoraggio degli
                  andamenti della finanza pubblica
  1.  In  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di
monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza pubblica, i collegi di
revisione  o  sindacali  degli  enti  ed  organismi  pubblici  di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle
province,  dei  comuni  e  dalle  comunita' montane e loro consorzi e
associazioni,  degli  enti pubblici non economici regionali e locali,
((  degli  ordini  dei collegi professionali )), sono integrati da un
componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza
oneri  a  carico  ((  dello  Stato  )) e degli enti o degli organismi
pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione
o  sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici e' gia' prevista
la  presenza di uno o piu' componenti in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche, in Gazzetta Ufficiale n. 106 del
          9 maggio 2001, supplemento ordinario n. 112/L):
              "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per
          amministrazioni    pubbliche    si   intendono   tutte   le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".