Art. 10.
       Obblighi di informazione a carico degli autoproduttori
  10.1  Entro  il  31 marzo di ogni anno, i clienti finali idonei che
abbiano  la disponibilita' di uno o piu' siti di consumo, all'interno
dei  quali svolgano attivita' di autoproduzione di energia elettrica,
trasmettono  all'Autorita'  una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante  da  cui  risultano  i dati relativi alla quantita' di
energia elettrica prodotta all'interno del sito di consumo.