Art. 10. Obblighi di informazione a carico degli autoproduttori 10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, i clienti finali idonei che abbiano la disponibilita' di uno o piu' siti di consumo, all'interno dei quali svolgano attivita' di autoproduzione di energia elettrica, trasmettono all'Autorita' una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultano i dati relativi alla quantita' di energia elettrica prodotta all'interno del sito di consumo.