Art. 11. Aggiornamento degli elenchi 11.1 I soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1.2 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni circa fatti, stati e qualita' attestati all'Autorita' ai fini del loro inserimento nei predetti elenchi. Tali comunicazioni sono effettuate con le medesime modalita' con le quali le attestazioni oggetto di variazione sono state in precedenza rese. 11.2 I clienti finali inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 possono essere cancellati su loro richiesta per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it 11.3 La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1 si effettua mediante l'invio all'Autorita' di apposita dichiarazione.