Art. 11.
                     Aggiornamento degli elenchi
  11.1 I soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1.2
sono  tenuti  a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi,
tutte   le   variazioni  circa  fatti,  stati  e  qualita'  attestati
all'Autorita' ai fini del loro inserimento nei predetti elenchi. Tali
comunicazioni  sono effettuate con le medesime modalita' con le quali
le attestazioni oggetto di variazione sono state in precedenza rese.
  11.2  I  clienti  finali  inseriti  nell'elenco  di  cui all'art. 2
possono  essere  cancellati  su  loro  richiesta  per via telematica,
mediante     collegamento    al    sito    internet    dell'Autorita'
www.autorita.energia.it
  11.3  La  rinuncia  alla  qualifica  di cliente idoneo da parte dei
soggetti  di  cui  all'art.  5,  comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1 si
effettua mediante l'invio all'Autorita' di apposita dichiarazione.