Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali
  13.1  I  clienti  finali idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis,
del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  che  intendono  stipulare un
contratto  di  fornitura  di energia elettrica sul mercato libero con
effetti  a decorrere dal 1 maggio 2003, possono esercitare il diritto
di  recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99, entro il
31 marzo 2003.
  13.2  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas
www.autorita.energia.it   affinche'   entri   in   vigore  il  giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
  Di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire.
    Milano, 13 marzo 2003
                                                 Il presidente: Ranci