Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 13.1 I clienti finali idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dal 1 maggio 2003, possono esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99, entro il 31 marzo 2003. 13.2 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it affinche' entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire. Milano, 13 marzo 2003 Il presidente: Ranci