Art. 2. Elenco dei clienti finali idonei 2.1 L'elenco dei clienti finali idonei ha valore informativo e comprende i clienti finali idonei gia' inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti finali idonei inseriti a norma dei successivi commi 2.2 e 2.3. 2.2 Entro il 28 aprile 2003, i distributori trasmettono all'Autorita' l'elenco dei clienti finali idonei allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare precedente sono risultati superiori a 0,1 GWh. 2.3 I clienti finali idonei che non compaiono nell'elenco sono inseriti mediante autocertificazione resa all'Autorita' con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999).