Art. 2.
                  Elenco dei clienti finali idonei
  2.1  L'elenco  dei  clienti  finali  idonei ha valore informativo e
comprende  i  clienti  finali  idonei gia' inclusi nell'elenco di cui
all'art.  2  della  deliberazione  n. 91/99 e i clienti finali idonei
inseriti a norma dei successivi commi 2.2 e 2.3.
  2.2   Entro   il   28   aprile  2003,  i  distributori  trasmettono
all'Autorita'  l'elenco  dei  clienti  finali  idonei allacciati alle
proprie   reti  i  cui  prelievi  nell'anno  solare  precedente  sono
risultati superiori a 0,1 GWh.
  2.3  I  clienti  finali  idonei  che non compaiono nell'elenco sono
inseriti  mediante autocertificazione resa all'Autorita' con la quale
attestano  di  essere  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 14,
comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999).