Art. 3.
                  Autocertificazione dei requisiti
                   di idoneita' dei clienti finali
  3.1  Le  autocertificazioni vengono rese dai soggetti interessati o
dai  soggetti  che  agiscono  per conto di questi per via telematica,
mediante     collegamento    al    sito    internet    dell'Autorita'
www.autorita.energia.it