Art. 4. Accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneita' dei clienti finali 4.1 L'Autorita' puo' accertare la sussistenza dei requisiti di idoneita' dei clienti finali compresi nell'elenco di cui all'art. 2, tenendo conto anche dei quantitativi di energia autoprodotta e ceduta alla rete, dell'esistenza di piu' punti di misura nella disponibilita' del soggetto, anche dislocati sul territorio e su piu' reti di distribuzione. 4.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, i distributori trasmettono all'Autorita', tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica effettuati nell'anno solare precedente da tutti i clienti finali allacciati alla propria rete che sono inseriti nell'elenco dei clienti finali idonei.