Art. 4.
            Accertamento della sussistenza dei requisiti
                   di idoneita' dei clienti finali
  4.1  L'Autorita'  puo'  accertare  la  sussistenza dei requisiti di
idoneita'  dei clienti finali compresi nell'elenco di cui all'art. 2,
tenendo conto anche dei quantitativi di energia autoprodotta e ceduta
alla   rete,   dell'esistenza   di   piu'   punti   di  misura  nella
disponibilita' del soggetto, anche dislocati sul territorio e su piu'
reti di distribuzione.
  4.2  Entro  il  31  marzo  di ogni anno, i distributori trasmettono
all'Autorita', tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante,  i  dati  relativi  ai  prelievi e alle immissioni di
energia  elettrica  effettuati nell'anno solare precedente da tutti i
clienti  finali  allacciati  alla  propria  rete  che  sono  inseriti
nell'elenco dei clienti finali idonei.