Art. 5.
                       Elenco dei distributori
                    e degli acquirenti grossisti
  5.1   L'elenco   dei  distributori  e  degli  acquirenti  grossisti
comprende  i  distributori  e  gli acquirenti grossisti gia' compresi
nell'elenco  di  cui  all'art.  2  della  deliberazione  n. 91/99 e i
distributori  e  gli  acquirenti grossisti inseriti a norma dei commi
5.3 e 5.4.
  5.2 L'elenco di cui al comma 5.1 riporta, per ciascun soggetto:
    a) la ragione sociale e la sede legale;
    b) il codice identificativo assegnato dall'Autorita';
    c) gli estremi telefonici e telematici;
    d) la decorrenza dell'idoneita'.
  5.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai
sensi  dell'art.  14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
79/99,  i  distributori non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di
cui  all'art.  2  della  deliberazione  n.  91/99, autocertificano il
possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello
riportato nell'allegato A, oltre ai documenti ivi indicati.
  5.4 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai
sensi  dell'art.  14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
79/1999,  gli  acquirenti  grossisti  non  compresi al 28 aprile 2003
nell'elenco   di   cui  all'art.  2  della  deliberazione  n.  91/99,
autocertificano  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneita' inviando
all'Autorita'  il  modello  riportato  nell'allegato  B.1,  oltre  ai
documenti ivi indicati.
  5.5 Ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo, gli
acquirenti  grossisti  compresi  al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui
all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorita', entro
e non oltre la medesima data, il modello riportato nell'allegato B.2,
oltre ai documenti ivi indicati.
  5.6  I  distributori  compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono
tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e
con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:
    a) alla  quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai siti
di consumo connessi alla propria rete;
    b) alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica  acquistata in
qualita'  di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale
o estero.
  5.7  Gli  acquirenti grossisti compresi nell'elenco di cui al comma
5.1  sono  tenuti  a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di
ogni  anno  e  con  riferimento  all'anno  solare  precedente, i dati
relativi:
    a) alla  quantita'  di  energia  elettrica  che  hanno fornito ai
clienti idonei;
    b) alla  quantita' di energia elettrica acquistata in qualita' di
cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.