Art. 5. Elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti 5.1 L'elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti comprende i distributori e gli acquirenti grossisti gia' compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i distributori e gli acquirenti grossisti inseriti a norma dei commi 5.3 e 5.4. 5.2 L'elenco di cui al comma 5.1 riporta, per ciascun soggetto: a) la ragione sociale e la sede legale; b) il codice identificativo assegnato dall'Autorita'; c) gli estremi telefonici e telematici; d) la decorrenza dell'idoneita'. 5.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 79/99, i distributori non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello riportato nell'allegato A, oltre ai documenti ivi indicati. 5.4 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 79/1999, gli acquirenti grossisti non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello riportato nell'allegato B.1, oltre ai documenti ivi indicati. 5.5 Ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo, gli acquirenti grossisti compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorita', entro e non oltre la medesima data, il modello riportato nell'allegato B.2, oltre ai documenti ivi indicati. 5.6 I distributori compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi: a) alla quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo connessi alla propria rete; b) alla quantita' totale di energia elettrica acquistata in qualita' di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero. 5.7 Gli acquirenti grossisti compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi: a) alla quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai clienti idonei; b) alla quantita' di energia elettrica acquistata in qualita' di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.