Art. 6.
                      Elenco dei clienti esteri
  6.1  L'elenco  dei  clienti  esteri comprende i clienti esteri gia'
compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e
i clienti esteri inseriti a norma del comma 6.3.
  6.2  L'elenco  di  cui  al  comma  6.1 riporta, per ciascun cliente
estero, i dati di cui all'art. 5. comma 5.2.
  6.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai
sensi  dell'art.  14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
79/1999,  i clienti esteri non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco
di  cui  all'art.  2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il
possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello
riportato nell'allegato C, oltre ai documenti ivi indicati.
  6.4  I clienti esteri compresi nell'elenco di cui al comma 6.1 sono
tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e
con  riferimento  all'anno solare precedente, la quantita' di energia
elettrica  acquistata  da  ogni  produttore  o  grossista con sede in
Italia.