Art. 6. Elenco dei clienti esteri 6.1 L'elenco dei clienti esteri comprende i clienti esteri gia' compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti esteri inseriti a norma del comma 6.3. 6.2 L'elenco di cui al comma 6.1 riporta, per ciascun cliente estero, i dati di cui all'art. 5. comma 5.2. 6.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 79/1999, i clienti esteri non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneita' inviando all'Autorita' il modello riportato nell'allegato C, oltre ai documenti ivi indicati. 6.4 I clienti esteri compresi nell'elenco di cui al comma 6.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantita' di energia elettrica acquistata da ogni produttore o grossista con sede in Italia.