Art. 7.
             Modalita' di riconoscimento dell'idoneita'
            dei distributori, degli acquirenti grossisti
                        e dei clienti esteri
  7.1  L'Autorita',  dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti
per  il  riconoscimento  della qualifica di cliente idoneo in capo ai
soggetti  che  hanno presentato le autocertificazioni di cui all'art.
5,  commi  5.3 e 5.4, e al-l'art. 6, comma 6.3 e la completezza della
documentazione  inviata,  inserisce entro trenta giorni tali soggetti
negli  elenchi  di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1.
Entro  il  medesimo termine, l'Autorita' comunica agli interessati le
eventuali irregolarita' o incompletezze dell'autocertificazione.
  7.2  Nella  comunicazione  prevista  nell'ultimo  periodo del comma
precedente,  l'Autorita'  indica ai soggetti interessati le modalita'
per  regolarizzare  o  completare  l'autocertificazione. Entro trenta
giorni   dal   ricevimento  dell'autocertificazione  regolarizzata  o
completata, l'Autorita' provvede ai sensi del comma precedente.
  7.3 Entro trenta giorni dal ricevimento del modello di cui all'art.
5,   comma  5.5,  l'Autorita'  comunica  agli  interessati  eventuali
irregolarita'  o incompletezze ed indica le modalita' per sanarle. In
difetto,  l'Autorita'  provvede  alla  cancellazione dell'interessato
dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5.1.