Art. 7. Modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei distributori, degli acquirenti grossisti e dei clienti esteri 7.1 L'Autorita', dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo in capo ai soggetti che hanno presentato le autocertificazioni di cui all'art. 5, commi 5.3 e 5.4, e al-l'art. 6, comma 6.3 e la completezza della documentazione inviata, inserisce entro trenta giorni tali soggetti negli elenchi di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1. Entro il medesimo termine, l'Autorita' comunica agli interessati le eventuali irregolarita' o incompletezze dell'autocertificazione. 7.2 Nella comunicazione prevista nell'ultimo periodo del comma precedente, l'Autorita' indica ai soggetti interessati le modalita' per regolarizzare o completare l'autocertificazione. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata, l'Autorita' provvede ai sensi del comma precedente. 7.3 Entro trenta giorni dal ricevimento del modello di cui all'art. 5, comma 5.5, l'Autorita' comunica agli interessati eventuali irregolarita' o incompletezze ed indica le modalita' per sanarle. In difetto, l'Autorita' provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5.1.