Art. 8. Elenco dei consorzi e delle societa' consortili 8.1 L'elenco dei consorzi e delle societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica comprende i consorzi e le societa' consortili gia' inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i consorzi e le societa' consortili inseriti a norma del comma 8.3. 8.2 L'elenco di cui al comma 8.1 riporta, per ciascun soggetto: a) la ragione sociale e la sede legale; b) il codice identificativo assegnato dall'Autorita'; c) gli estremi telefonici e telematici. 8.3 I consorzi e le societa' consortili per l'acquisto di energia elettrica non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorita' il modello riportato nell'allegato D, oltre ai documenti ivi indicati. 8.4 I consorzi e le societa' consortili compresi nell'elenco di cui al comma 8.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi: a) alla quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo dei clienti idonei con cui hanno stipulato accordi di fornitura di energia elettrica; b) alla quantita' totale di energia elettrica acquistata in qualita' di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.