Art. 8.
           Elenco dei consorzi e delle societa' consortili
  8.1   L'elenco   dei  consorzi  e  delle  societa'  consortili  per
l'acquisto  di  energia  elettrica comprende i consorzi e le societa'
consortili   gia'   inclusi  nell'elenco  di  cui  all'art.  2  della
deliberazione n. 91/99 e i consorzi e le societa' consortili inseriti
a norma del comma 8.3.
  8.2 L'elenco di cui al comma 8.1 riporta, per ciascun soggetto:
    a) la ragione sociale e la sede legale;
    b) il codice identificativo assegnato dall'Autorita';
    c) gli estremi telefonici e telematici.
  8.3  I  consorzi e le societa' consortili per l'acquisto di energia
elettrica  non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art.
2  della  deliberazione  n.  91/99,  inviano all'Autorita' il modello
riportato nell'allegato D, oltre ai documenti ivi indicati.
  8.4 I consorzi e le societa' consortili compresi nell'elenco di cui
al  comma  8.1  sono  tenuti  a comunicare all'Autorita', entro il 31
gennaio  di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i
dati relativi:
    a) alla  quantita' di energia elettrica che hanno fornito ai siti
di  consumo  dei  clienti  idonei  con cui hanno stipulato accordi di
fornitura di energia elettrica;
    b) alla  quantita'  totale  di  energia  elettrica  acquistata in
qualita'  di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale
o estero.