Art. 9.
                        Elenco dei produttori
  9.1  I produttori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 18,
del  decreto legislativo n. 79/99, con potenza installata superiore a
10 MVA, che vendono energia elettrica sul mercato elettrico nazionale
inviano  all'Autorita' il modello riportato nell'allegato E, oltre ai
documenti ivi indicati.
  9.2 L'elenco di cui al comma 9.1 riporta, per ciascun produttore, i
dati di cui all'art. 8, comma 8.2.
  9.3  I  produttori  di  cui  al  comma 9.1 sono tenuti a comunicare
all'Autorita',  entro  il  31  gennaio di ogni anno e con riferimento
all'anno  solare  precedente,  la  quantita' di energia elettrica che
hanno venduto ai clienti idonei.