Art. 9. Elenco dei produttori 9.1 I produttori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99, con potenza installata superiore a 10 MVA, che vendono energia elettrica sul mercato elettrico nazionale inviano all'Autorita' il modello riportato nell'allegato E, oltre ai documenti ivi indicati. 9.2 L'elenco di cui al comma 9.1 riporta, per ciascun produttore, i dati di cui all'art. 8, comma 8.2. 9.3 I produttori di cui al comma 9.1 sono tenuti a comunicare all'Autorita', entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantita' di energia elettrica che hanno venduto ai clienti idonei.