Art. 2.
  In  ogni  caso,  l'importo  della  maggiorazione  sociale  non puo'
concorrere  a  determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro
mensili per tredici mensilita', ne' puo', comunque, essere di importo
inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita'.
    Roma, 12 maggio 2003

                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

               Il Ministro per gli italiani nel mondo
                              Tremaglia