Art. 4. Disposizioni finali 1. Sino al 10 ottobre 2003 resta in vigore per il servizio di «surcharge» della raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica, di cui alle tabelle n. 8 e 14 dell'offerta di riferimento 2003, il valore disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b), sub 5 della delibera 2/03/CIR. L'Autorita', a seguito di uno specifico procedimento, stabilisce i criteri per la determinazione del valore della «surchange» applicati da Telecom Italia. 2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 3, commi 1, 2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 3. Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie tra operatori sono rimesse all'Autorita' secondo le disposizioni di cui al capo I dell'allegato A della delibera n. 148/01/CONS. 4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 25 luglio 2003 Il presidente: Cheli