Art. 4.
                         Disposizioni finali

  1.  Sino  al  10 ottobre  2003  resta  in vigore per il servizio di
«surcharge»  della  raccolta  per  le chiamate originate da telefonia
pubblica,  di  cui alle tabelle n. 8 e 14 dell'offerta di riferimento
2003,  il  valore  disposto  dall'art.  1, comma 1, lettera b), sub 5
della  delibera  2/03/CIR.  L'Autorita',  a  seguito di uno specifico
procedimento,  stabilisce  i criteri per la determinazione del valore
della «surchange» applicati da Telecom Italia.
  2.  Telecom  Italia  recepisce le disposizioni di cui al precedente
art.  3,  commi  1,  2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento.
  3.  Gli  accordi  relativi  ai  servizi di interconnessione offerti
dagli   operatori   attivi   nel   mercato  dell'accesso,  diretto  e
disaggregato,   e   diversi  da  Telecom  Italia,  possono  prevedere
condizioni  economiche differenti da quelle approvate con il presente
provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle
opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su
rete  di  altro  operatore  entro  i termini previsti dalla normativa
vigente.  Le  controversie  tra  operatori sono rimesse all'Autorita'
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  capo  I dell'allegato A della
delibera n. 148/01/CONS.
  4.   Il   mancato   rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  delle
disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom
Italia   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 25 luglio 2003
                                                 Il presidente: Cheli