Art. 5. Procedure per l'istruttoria 1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della commissione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La commissione valuta l'ammissibilita' delle proposte progettuali acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR. 2. La commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento. 3. Il MIUR adotta la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.