Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti, parametri di valutazione
  1.  Le  proposte  dovranno  fare riferimento ad una sola delle aree
scientifiche di cui al precedente art. 2.
  2.  Per il cofinanziamento, i soggetti ammissibili presentano entro
le  ore  17  del  13 febbraio  2004,  secondo  le modalita' di cui al
successivo art. 6, i progetti strategici di ricerca, nel quale devono
essere esplicitati:
      a) obiettivi  e  tematiche  delle  attivita'  di ricerca e loro
collegamento  funzionale con il laboratorio di cui al precedente art.
1;
      b) la   visione,   le  strategie,  gli  obiettivi,  i  processi
organizzativi  del  laboratorio  cui il progetto e' finalizzato ed il
piano economico-finanziario;
      c) il   gruppo   di   «leaders»   che  garantisca  l'eccellenza
scientifica   secondo   standards   internazionali   (direttore   del
laboratorio e comitato guida);
      d) l'esistenza   di  comprovate  competenze  di  management  di
progetti  di  ricerca  complessi  richiedenti  azioni  di promozione,
integrazione   e  coordinamento  di  attivita'  di  ricerca,  nonche'
attivita' di alta formazione;
      e) la  preesistenza  di logistica ambientale idonea ad ospitare
piattaforme  tecnologiche  abilitanti  ed  a  supportare attivita' di
promozione e coordinamento;
      f) la  preesistenza  di  attrezzature  scientifiche di base con
adeguata   scala   dimensionale,   caratteristica   del   settore  di
riferimento;
      g) il  collegamento con strutture di alta formazione (dottorati
di ricerca o post-doc);
      h) l'esistenza   di  progetti  di  collaborazione  con  imprese
produttive;
      i) l'esistenza   di  un  portafoglio  di  progetti  di  ricerca
valutati   ed   approvati,  secondo  procedure  coinvolgenti  esperti
internazionali;
      l) l'esistenza di rapporti contrattuali con imprese del settore
di  riferimento, nonche' di esperienza nella formazione di spin off e
di incubatore di impresa;
      m) l'esistenza  di  competenze  sulla  tutela  della proprieta'
intellettuale;
      n) la  durata  temporale  prevista  per  la  messa a regime del
laboratorio;
      o) le   procedure   regolanti   l'accesso   e   l'utilizzo  del
laboratorio  da  parte  dei  soggetti  proponenti  e  di utilizzatori
esterni.
    3. Le proposte debbono prevedere una significativa partecipazione
di soggetti privati operanti nel settore di riferimento.
    4.  La  partecipazione di imprese industriali produttrici di beni
e/o  servizi  dovra' essere prevista nel rispetto di quanto stabilito
dall'art.   5,   comma   4,  del  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.
dell'8 marzo  2001,  indicando nella proposta l'opzione prescelta tra
le due modalita' attuative ivi indicate.
    5.  Ciascuna  unita'  di  ricerca,  afferente  ad  un determinato
soggetto   istituzionale,  puo'  partecipare  ad  una  sola  proposta
progettuale,  ed  il  suo apporto non puo' risultare inferiore al 10%
del costo totale della proposta.
    6.  La  durata del progetto strategico non puo' eccedere i cinque
anni  e  deve garantire una continuita' operativa del laboratorio non
inferiore ai successivi 5 anni.
    7.  Ogni  proposta  progettuale  deve  prevedere, con particolare
riguardo alle pari opportunita' di genere, l'inserimento, all'interno
delle  unita'  di  ricerca  coinvolte,  di giovani ricercatori e/o di
ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme
di  legge  e  per una durata almeno triennale; il relativo costo, non
inferiore  al  10%  del costo totale del progetto, e' a totale carico
del MIUR.