Art. 3. Formulazione delle proposte, loro requisiti, parametri di valutazione 1. Le proposte dovranno fare riferimento ad una sola delle aree scientifiche di cui al precedente art. 2. 2. Per il cofinanziamento, i soggetti ammissibili presentano entro le ore 17 del 13 febbraio 2004, secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, i progetti strategici di ricerca, nel quale devono essere esplicitati: a) obiettivi e tematiche delle attivita' di ricerca e loro collegamento funzionale con il laboratorio di cui al precedente art. 1; b) la visione, le strategie, gli obiettivi, i processi organizzativi del laboratorio cui il progetto e' finalizzato ed il piano economico-finanziario; c) il gruppo di «leaders» che garantisca l'eccellenza scientifica secondo standards internazionali (direttore del laboratorio e comitato guida); d) l'esistenza di comprovate competenze di management di progetti di ricerca complessi richiedenti azioni di promozione, integrazione e coordinamento di attivita' di ricerca, nonche' attivita' di alta formazione; e) la preesistenza di logistica ambientale idonea ad ospitare piattaforme tecnologiche abilitanti ed a supportare attivita' di promozione e coordinamento; f) la preesistenza di attrezzature scientifiche di base con adeguata scala dimensionale, caratteristica del settore di riferimento; g) il collegamento con strutture di alta formazione (dottorati di ricerca o post-doc); h) l'esistenza di progetti di collaborazione con imprese produttive; i) l'esistenza di un portafoglio di progetti di ricerca valutati ed approvati, secondo procedure coinvolgenti esperti internazionali; l) l'esistenza di rapporti contrattuali con imprese del settore di riferimento, nonche' di esperienza nella formazione di spin off e di incubatore di impresa; m) l'esistenza di competenze sulla tutela della proprieta' intellettuale; n) la durata temporale prevista per la messa a regime del laboratorio; o) le procedure regolanti l'accesso e l'utilizzo del laboratorio da parte dei soggetti proponenti e di utilizzatori esterni. 3. Le proposte debbono prevedere una significativa partecipazione di soggetti privati operanti nel settore di riferimento. 4. La partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi dovra' essere prevista nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalita' attuative ivi indicate. 5. Ciascuna unita' di ricerca, afferente ad un determinato soggetto istituzionale, puo' partecipare ad una sola proposta progettuale, ed il suo apporto non puo' risultare inferiore al 10% del costo totale della proposta. 6. La durata del progetto strategico non puo' eccedere i cinque anni e deve garantire una continuita' operativa del laboratorio non inferiore ai successivi 5 anni. 7. Ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunita' di genere, l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, e' a totale carico del MIUR.